La Corte dei conti è giudice della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 155 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini della pensione privilegiata, anche quando la medesima questione sia stata devoluta al giudice amministrativo ai fini del diverso beneficio dell’equo indennizzo. Il petitum sostanziale va individuato nel diritto al trattamento pensionistico di privilegio, e non nell’annullamento dell’atto amministrativo, con la conseguenza che la Corte dei conti può autonomamente rivalutare la sussistenza della dipendenza dal servizio. La pendenza del giudizio amministrativo non integra violazione del divieto di bis in idem, per la diversità dell’oggetto dei due giudizi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione della funzione strumentale del Comitato di verifica, non può essere estromesso dal giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, già appartenente al Corpo forestale dello Stato e poi transitata nell’Arma dei Carabinieri, nel 1995 aveva riportato, durante un addestramento equestre, un trauma cranico con perdita di coscienza, riconosciuto dipendente da causa di servizio con modello C 182.

Collocata in quiescenza per inidoneità permanente, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica insorta in epoca successiva, prospettandone la concausalità rispetto all’evento traumatico del 1995, al fine di ottenere la pensione privilegiata. L’Amministrazione ha negato la dipendenza con due decreti; l’INPS ha respinto l’istanza di PPO. La ricorrente ha impugnato tali provvedimenti davanti alla Corte dei conti, mentre pendeva davanti al TAR Lazio il giudizio sull’equo indennizzo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia. Secondo l’insegnamento costante della Cassazione, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva va condotto con riferimento alla titolarità ipotetica dell’azione. La funzione sostanziale e strumentale del Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il MEF, non consente che il Ministero resti estraneo agli effetti della decisione.

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa, la Corte ha osservato che i decreti impugnati riguardavano la dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, ma che la domanda della ricorrente era espressamente finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata. Il petitum sostanziale è quindi diretto all’accertamento della dipendenza ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile.

È stata parimenti respinta l’eccezione di bis in idem. La Corte ha richiamato il principio della Cass., Sez. Un., n. 5467 del 2009, secondo cui la Corte dei conti può autonomamente rivalutare le condizioni per la spettanza del beneficio previdenziale, senza incontrare preclusione negli accertamenti compiuti ad altri fini in tema di pubblico impiego. Il giudizio contabile verte sul rapporto e non sull’atto amministrativo, restando l’atto incorporato nel riconoscimento o nel diniego della posizione soggettiva.

La giurisprudenza contabile, richiamata dalla stessa Sezione, esclude che la sentenza del giudice amministrativo sull’equo indennizzo abbia efficacia ostativa alla pronuncia della Corte dei conti sulla pensione privilegiata, poiché i due giudizi hanno oggetto differente e ciascun giudice accerta i presupposti del diritto azionato. La Corte ha pertanto dichiarato la propria giurisdizione, respinto l’eccezione di inammissibilità e riservato le spese al definitivo, rinviando la prosecuzione al merito con separata ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *