Indebito pensionistico e rimessione al primo giudice per il dolo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 244 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 non è un termine decadenziale, ma fissa il referente temporale iniziale del successivo anno entro cui l’Ente previdenziale deve procedere al recupero dell’indebito. Il superamento di tale arco temporale estingue la fase di incondizionata ripetibilità e rende il recupero condizionato alla sussistenza del dolo del percipiente. L’accertamento dello stato soggettivo costituisce questione di fatto, devoluta al giudice di merito. La sentenza che ometta tale valutazione, dando per tempestivo il recupero, è annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità dal 1° luglio 2015. Nel 2016 percepisce redditi diversi da pensione per euro 37.887,00, dichiarati con il modello 730/2017.
Con nota del 4 novembre 2019, l’INPS le contesta un indebito pensionistico di euro 9.459,58 per il superamento dei limiti di cumulabilità della Tabella F allegata alla l. n. 335/1995, riferito all’anno 2017, avviando il recupero mediante trattenuta mensile. La pensionata ricorre alla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, che respinge il ricorso ritenendo il recupero tempestivo, poiché le due componenti reddituali sarebbero divenute congiuntamente apprezzabili solo nel 2018. Propone quindi appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina dei limiti di cumulabilità del trattamento di reversibilità con il reddito del beneficiario e l’obbligo di comunicazione degli eventi modificativi. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la liquidazione resta provvisoria per il periodo di verifica, senza che il percipiente possa maturare alcun affidamento sulla sua correttezza.
La Corte distingue poi tra redditi diversi da pensione e redditi da pensione. Per i primi, la comunicazione si considera assolta con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria; i secondi sono sempre conoscibili dall’Ente, poiché risultano dal Casellario centrale dei pensionati sin dal momento della liquidazione.
Su questa base i giudici d’appello ritengono il recupero tardivo. I redditi diversi da pensione del 2016, dichiarati con il CU 2017 e acquisiti dall’Agenzia delle Entrate il 14 giugno 2017, erano conoscibili già nel 2017, sicché l’INPS avrebbe dovuto recuperare entro l’anno successivo. Quanto ai redditi da pensione, il provvedimento li indica pari a euro 0,00, e comunque erano rilevabili dal Casellario. L’arco temporale utile era dunque scaduto nel 2018, con conseguente superamento del termine annuale.
Superato il termine, il recupero resta condizionato alla valutazione dello stato soggettivo del beneficiario. La sentenza di primo grado non ha svolto questo accertamento, avendo ritenuto il recupero tempestivo. Poiché la verifica del dolo è questione di fatto, essa esula dalla cognizione del giudice d’appello. Ne consegue, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., l’annullamento della sentenza con rimessione degli atti al primo giudice.
Il terzo motivo d’appello, relativo alle modalità di trattenuta, è dichiarato inammissibile perché formulato per la prima volta in sede di gravame, ai sensi dell’art. 193 c.g.c.
Nota della Redazione
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