Premi genetici zootecnici non sussumibili negli aiuti promozionali esentati (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 55 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I premi in denaro erogati dalla Regione, per il tramite di un’associazione di allevatori, in favore delle imprese agricole in ragione del miglioramento genetico dei capi non sono sussumibili negli aiuti alle azioni promozionali di cui all’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014, che ammette i soli premi simbolici fino a 1.000 euro per premio e per vincitore, collegati a costi di organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere e mostre. L’erogazione non preceduta da notifica non integra danno erariale nella parte in cui gli importi, nel triennio di riferimento, restino entro la soglia del regime “de minimis” di cui al Reg. UE n. 1408/2013, che il giudice contabile può verificare d’ufficio. Per la parte eccedente, la compatibilità con il mercato interno rientra nella competenza della Commissione Europea, cui il giudice nazionale può rivolgersi ai sensi dell’art. 29 Reg. UE n. 2015/1589.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio i componenti pro-tempore della Giunta regionale e alcuni dirigenti, contestando loro, a titolo di colpa grave, la concessione di contributi a fondo perduto deliberati nel 2018 in favore di un’associazione regionale di allevatori, per complessivi euro 3.999.787,42.
Secondo l’accusa, gli importi, distribuiti agli allevatori come premi per la valorizzazione della razza bovina valdostana, sarebbero stati erogati in violazione dell’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 e dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2016, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE, senza la preventiva notifica alla Commissione. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità della domanda e l’applicabilità del regime “de minimis”. Con sentenza parziale n. 4/2025 la Sezione ha respinto le eccezioni preliminari e disposto approfondimenti istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’appello avverso la sentenza parziale: l’art. 106 c.g.c. ammette la sospensione solo per una controversia pregiudiziale da definire con efficacia di giudicato, mentre l’art. 192, comma 4, c.g.c. presuppone che il giudizio di primo grado prosegua. La sospensione è perciò estranea ai casi tassativi, non essendo configurabile una facoltà discrezionale. La Corte ritiene altresì rituale l’ordinanza istruttoria, adottata ai sensi dell’art. 94 c.g.c., che consente al giudice, anche d’ufficio, di acquisire documenti e informazioni.
Sul merito, la Corte esamina l’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014. I costi ammissibili presuppongono concorsi “in presenza”, con trasporto di animali e stand espositivi; i premi simbolici non possono essere scardinati da tale contesto. La disciplina degli aiuti zootecnici è dettata dall’art. 27 dello stesso Regolamento, che li vuole erogati in natura e senza pagamenti diretti. I “premi genetici” erogati dall’associazione, quantificati in ragione dei capi posseduti e reiterati verso il medesimo allevatore, hanno superato la soglia di 1.000 euro, con punte fino a 19.000 euro. Essi non sono dunque sussumibili nell’art. 24.
La Corte reputa che la successiva legge regionale n. 1/2024, che ha ricondotto i premi genetici al regime “de minimis” con un tetto di 1.000 euro per impresa, confermi a contrario l’estraneità del sistema precedente alla normativa di esenzione.
Passando alla quantificazione, il Collegio esclude che il danno coincida con l’intero importo erogato. Verifica d’ufficio se i premi ricadano nel Reg. UE n. 1408/2013, non applicabile retroattivamente nel testo modificato dal Reg. UE n. 3118/2024, con soglia di euro 15.000 nel triennio 2016-2018. Dall’istruttoria emerge che 765 allevatori hanno ricevuto complessivamente importi inferiori alla soglia, per premi genetici pari a euro 1.066.873,30, esentati e sottratti dal danno. Dall’importo residuo vanno inoltre detratti euro 60.652,59 di rimborsi ad AREV per spese documentate delle manifestazioni.
Residua un importo di euro 2.872.192,20, non riconducibile all’esenzione e non assimilabile al “de minimis”. Poiché la compatibilità con il mercato interno spetta alla Commissione, con separata ordinanza la Corte dispone di adire la Commissione Europea ai sensi dell’art. 29 Reg. UE n. 2015/1589. Nel dispositivo rigetta la domanda per euro 1.127.525,89, riservando ogni ulteriore questione, con spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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