Conto giudiziale improcedibile senza parifica o visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 116 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’ente costituisce condizione di procedibilità del giudizio sul conto, per espressa previsione degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont. Il giudizio è tuttavia procedibile quando, pur in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente ovvero sia stato approvato dagli organi dell’ente, dovendosi tali atti ritenere equipollenti alla parificazione. L’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale dello stesso o di mancanza di una condizione di procedibilità.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione effettuata nel 2018 da una società in qualità di agente contabile esterno incaricato delle riscossioni di un Comune. Con relazione il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione, rappresentando il dubbio sull’eventuale improcedibilità del conto.

A fondamento della richiesta il magistrato ha rilevato la mancanza sia della parifica, sia del visto di regolarità dell’ente, richiamando la giurisprudenza centrale e locale. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, alla discussione è comparso solo il Pubblico ministero, che ha concluso per l’improcedibilità del conto. Nessuno si è costituito per l’agente contabile o per l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via pregiudiziale la questione di procedibilità. Il Collegio chiarisce anzitutto che l’improcedibilità non può essere dichiarata per qualsiasi vizio del conto, ma resta circoscritta a due ipotesi: l’inesistenza giuridica o fattuale dell’atto, quando manchino i requisiti minimi di forma e sostanza necessari per qualificarlo come conto; e la mancanza di una condizione di procedibilità.

Tra le condizioni di procedibilità rientra la parificazione, espressamente prevista dagli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont. La parificazione è la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione. Secondo la giurisprudenza richiamata, essa costituisce elemento imprescindibile per il deposito del conto presso le sezioni giurisdizionali e dunque per la costituzione dell’agente contabile.

Il Collegio precisa però che la mancanza di un formale e separato atto di parifica non determina automaticamente l’improcedibilità. Il giudizio resta procedibile quando il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente, ovvero sia stato approvato dagli organi dell’ente: tali atti sono equipollenti alla parificazione. Il visto presuppone che il responsabile dell’ufficio finanziario abbia effettuato ogni opportuno riscontro, sostanzialmente equivalente alla parifica.

Nel caso concreto, al conto depositato non risulta allegata la parificazione, né lo stesso risulta vistato dal responsabile del servizio finanziario. Il giudizio sul conto è pertanto dichiarato improcedibile, fermo restando l’onere dell’agente della riscossione e del Comune di ripresentare il conto regolarmente vistato e parificato. Non essendovi stata definizione nel merito, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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