Indebito pensionistico: la clausola di riserva esclude l’affidamento del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 1 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico, il legittimo affidamento del percettore non è configurabile quando l’Istituto previdenziale abbia espressamente apposto al provvedimento di riliquidazione la riserva di ripetizione delle somme erogate all’esito del giudizio di appello. La clausola di riserva rende edotto il pensionato della provvisorietà della liquidazione e gli impone di attivarsi per rappresentare all’Ente l’intervenuta definizione del contenzioso. L’errore dell’amministrazione, che abbia trascurato elementi già risultanti dagli atti, è emendabile ai sensi degli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973, nel termine di tre anni dalla registrazione del provvedimento, non ancora decorso. Ne consegue la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, fermo il diritto alla massima rateizzazione in via amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio, otteneva dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. In esecuzione di tale pronuncia l’INPS adeguava il trattamento e corrispondeva gli arretrati, con espressa riserva di ripetere quanto pagato all’esito del giudizio di appello.

La sentenza di primo grado veniva poi parzialmente riformata dalla Sezione centrale d’appello, che negava la spettanza dell’agevolazione ex art. 3, comma 7. L’Istituto emetteva quindi una nuova determina di ricalcolo e, con la nota impugnata, chiedeva la restituzione di un indebito ultranovennale. Il pensionato ricorreva invocando la propria buona fede e il legittimo affidamento sul carattere definitivo del trattamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione individua la questione nella valutazione, ai fini della declaratoria di irripetibilità, della buona fede dell’interessato e del tempo intercorso tra l’erogazione e la richiesta di recupero. Rileva però che l’Istituto si è attenuto a quanto disposto nelle sentenze di primo grado e di appello e che aveva formulato la riserva di ripetizione.

Da qui l’esclusione dell’affidamento: il ricorrente era stato reso edotto della provvisorietà del primo ricalcolo. L’errore dell’Ente, che non aveva considerato l’intervenuta sentenza di appello, non basta a legittimare la convinzione del percettore in presenza della clausola espressa. Anzi, tale avvertenza avrebbe dovuto allertarlo e imporgli di farsi parte diligente, segnalando all’INPS che il giudizio di secondo grado si era già concluso.

La Corte richiama quindi gli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973, che consentono la revoca o modifica d’ufficio del provvedimento definitivo in caso di errore di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti, e l’art. 205, che fissa il termine di tre anni dalla registrazione. Nel caso di specie il termine non era trascorso.

Quanto alla richiesta subordinata di calcolo analitico delle somme imputabili all’una o all’altra disposizione, la Sezione ritiene che la documentazione trasmessa dall’INPS contenga gli elementi necessari e che il ricorrente non abbia addotto concreti riscontri dell’erroneità del quantum. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *