Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nelle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 22 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in pendenza del processo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando le parti concordino su tale esito. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna alle spese: ove l’amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, le spese di lite sono poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio valorizza la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha definito la lite, e consente al giudice di liquidare le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 283/2021. Prima del ricorso aveva notificato all’Istituto previdenziale un formale atto di diffida ad adempiere, rimasto senza riscontro.
Nel ricorso ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto per l’adozione dei provvedimenti esecutivi e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. L’Istituto si è costituito rappresentando di aver riliquidato il trattamento pensionistico in applicazione della sentenza e di aver previsto l’aggiornamento della rata e la liquidazione delle differenze arretrate, con interessi e rivalutazione, entro la mensilità di settembre 2023. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare l’esatto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite: l’Istituto ha provveduto alla riliquidazione con la rata di settembre 2023. Ne prende atto e dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.
La questione residua riguarda le spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di cassazione ha affermato a più riprese: rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Su questa base il giudice ritiene che l’Istituto previdenziale debba essere condannato al pagamento delle spese di lite. È documentato in atti che l’Istituto ha disatteso il sollecito ricevuto e si è determinato ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale davanti alla Corte.
Le spese sono quindi liquidate in favore del ricorrente, come da dispositivo, e poste a carico dell’Istituto. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento.
Nota della Redazione
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