Prescrizione del danno erariale decorre dalla denuncia circostanziata (Corte dei Conti Sez. III App. n. 60 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale non può essere individuato nel decreto di rinvio a giudizio quando la fattispecie di occultamento doloso del danno sia affermata dal giudice di primo grado in modo apodittico, senza indicare gli elementi da cui desumere la condotta di dissimulazione. La prescrizione decorre, invece, dal momento in cui l’organo requirente ha avuto piena e circostanziata conoscenza dei fatti illeciti, coincidente con la segnalazione pervenuta alla Procura contabile, che individua fatti, soggetti e modalità della condotta. Il potere riduttivo e il riconoscimento della responsabilità di fatto non esimono il giudice dall’accertare il momento genetico della pretesa risarcitoria. Ne deriva la declaratoria di prescrizione con integrale rigetto della domanda erariale, confermandosi nel resto la giurisdizione contabile per la ingerenza di fatto nella gestione pubblica.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio aveva condannato alcuni soggetti, in solido e per quote diverse, al pagamento di ingenti somme in favore dell’erario, per un danno derivante dalla sovrafatturazione di consulenze e servizi, in gran parte ritenuti fittizi, resi a favore di una struttura sanitaria pubblica, con creazione di un fondo occulto posto a disposizione degli stessi appellanti. La condotta era stata imputata a titolo di dolo.

Tre convenuti hanno proposto appello avverso la sentenza di condanna, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione contabile, l’inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto al risarcimento, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e del nesso causale, nonché errori nella quantificazione del danno e nell’apprezzamento delle perizie di parte. La Procura generale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione degli appelli, proposti avverso la medesima sentenza, e ha esaminato in via prioritaria il motivo relativo alla giurisdizione contabile. La censura è stata respinta richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 25504 del 2009 e dalle Sezioni Unite del 2006, secondo cui la giurisdizione sussiste ogni volta che il soggetto, pur estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, di una attività in favore della medesima e si inserisca nella sua organizzazione, assumendo vincoli e obblighi funzionali. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata la ingerenza di fatto degli appellanti nella gestione della struttura.

Anche la censura di inammissibilità è stata disattesa, avendo il libello introduttivo individuato i fatti e gli elementi costitutivi della responsabilità, oggetto di contraddittorio anche in appello.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la prescrizione. Il giudice di primo grado aveva ravvisato un occultamento doloso del danno e aveva fissato il dies a quo alla data del decreto di rinvio a giudizio, emesso il 4 maggio 2018, con notifiche degli inviti a dedurre del dicembre 2018. La Corte di appello ha ritenuto tale impostazione non condivisibile, perché fondata su un assunto affermato apoditticamente: la sussistenza dell’occultamento è stata enunciata senza motivare sugli elementi dai quali sarebbe desumibile, elementi peraltro non forniti neppure dalla Procura erariale.

A ciò si è aggiunta la segnalazione pervenuta alla Procura regionale, esplicita e circostanziata, riferita agli stessi fatti e agli stessi soggetti oggetto del giudizio, che descriveva le modalità delle condotte illecite, la scelta delle ditte e la sovrafatturazione delle offerte. Secondo la Corte tale denuncia è più puntuale degli articoli di stampa sui quali la Procura aveva ritenuto di fondare la propria iniziativa, e costituisce il momento di effettiva conoscenza dei fatti.

Il Collegio ha quindi individuato in essa il dies a quo del termine prescrizionale, con conseguente declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale e integrale rigetto della domanda, con spese compensate. Nel resto, la decisione di primo grado è stata confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *