Aspettativa per contratto a termine del dirigente medico: concessione obbligatoria (Cass. civ. Sez. Lav n. 18657 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico del SSN, assunto a tempo indeterminato, che faccia domanda di aspettativa per l’intera durata di un contratto a termine stipulato con altra azienda o ente del comparto, ha diritto alla concessione ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL 10.02.2004, come sostituito dall’art. 24 del CCNL 03.11.2005. Si tratta di concessione obbligatoria e non discrezionale, poiché l’amministrazione non può opporvi un motivato diniego fondato su esigenze di servizio. Il rifiuto reiterato della concessione, in presenza dei presupposti contrattuali, legittima le dimissioni per giusta causa del dirigente, con diritto all’indennità di mancato preavviso.
Il Fatto
Una dirigente medica, assunta a tempo indeterminato da un’azienda sanitaria, dopo aver superato il periodo di prova richiedeva, per tre volte nel corso del 2018, l’aspettativa per l’intera durata di contratti a termine che intendeva stipulare con altre aziende sanitarie. L’amministrazione negava sistematicamente la concessione, ritenendo di poter valutare discrezionalmente la compatibilità con le esigenze di servizio. Nel dicembre 2018 la dirigente si dimetteva in tronco per giusta causa. L’azienda contestava la sussistenza della giusta causa e le intimava il pagamento dell’indennità di mancato preavviso con ordinanza-ingiunzione, che la dirigente opponeva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla corretta interpretazione dell’evoluzione contrattuale dell’istituto dell’aspettativa per assunzione a termine nella dirigenza medica del SSN. La ricostruzione muove dall’art. 28 del CCNL 1996, che distingueva l’aspettativa facoltativa per esigenze personali da quella per incarico di struttura complessa, già caratterizzata da dizione imperativa («è concessa»), per passare all’art. 19 del CCNL 2000 e, infine, all’art. 10 del CCNL 2004.
La Cassazione valorizza plurimi indici testuali e sistematici. La diversa dizione rispetto al comma 1 (che usa «possono essere concessi» e specifica la compatibilità con le esigenze di servizio), la separata allocazione delle fattispecie tipizzate al comma 8 e la loro accomunazione nella medesima regola concessoria con il caso dell’incarico di direzione di struttura complessa convergono nel senso dell’obbligatorietà. Il riferimento dell’art. 24 del CCNL 2005 all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 — istituto che ammette il motivato diniego — limitato ai soli incarichi extranazionali, conferma che la domanda per incarichi in Italia non fosse declinabile. Il perpetuarsi del termine «concessione», osserva la Corte, appartiene al lessico normativo di tutti i provvedimenti autorizzatori della sospensione del rapporto e non vale a qualificare la natura del potere.
Quanto al precedente invocato dalla ricorrente, la Corte esclude la pertinenza di Cass. n. 4878/2015, perché relativo al contratto del personale non dirigenziale del Comparto Sanità, con dinamiche testuali e ratio non assimilabili. Richiama invece, sia pure indirettamente, Cass. n. 14457/2024 sulla funzione dell’istituto nella circolazione delle professionalità all’interno del SSN.
Il quarto motivo, con cui l’azienda deduceva le difficoltà di reperimento di sostituti, è dichiarato inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge, censura la mancata valutazione di circostanze di fatto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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