Notifica dell’appello a PEC non risultante da ReGIndE: nullità e non inesistenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10677 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e iscritto nel ReGIndE quale domicilio digitale del difensore costituito in primo grado è nulla, anche quando il difensore non abbia indicato l’indirizzo negli atti processuali. La difformità dal modello legale configura nullità e non inesistenza giuridica della notificazione, poiché l’indirizzo utilizzato presenta un collegamento con i destinatari, che non contestano la titolarità dello stesso. Il giudice d’appello deve ordinare d’ufficio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; l’omesso esercizio di tale potere-dovere determina la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio e della sentenza che lo definisce.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della terza rata di un patto di non concorrenza stipulato con una società. L’opposizione proposta dalla società è stata accolta e il decreto revocato, sul presupposto della violazione del patto. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto, escludendo la concorrenza tra i prodotti delle due società.

La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del procedimento d’appello per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi. Il controricorrente ha resistito sostenendo l’avvenuta elezione di domicilio digitale nell’atto di opposizione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato per quanto di ragione. La notifica dell’atto di appello è stata eseguita a indirizzi PEC difformi da quelli risultanti dal ReGIndE, dove l’indirizzo è inserito dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. sez. un. n. 23620/2018; Cass. n. 14914/2018), la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal ReGIndE, anche se non indicato negli atti. È pertanto nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o altro domicilio.

La difesa del controricorrente sostiene che gli indirizzi utilizzati erano stati oggetto di elezione di domicilio nell’atto di opposizione. Dall’esame dell’atto risulta invece che l’indicazione non integrava un’idonea elezione di domicilio digitale, che per gli avvocati coincide solo con l’indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell’Ordine. La formale elezione era di tipo fisico, mentre gli indirizzi PEC erano indicati solo “per le comunicazioni di rito”, ossia per la cancelleria e non per la controparte.

Non pertinenti sono i precedenti invocati dal controricorrente: la sentenza Cass. sez. un. n. 7665/2016 riguarda un indirizzo corretto ma un file in formato diverso; Cass. n. 20625/2017, Cass. ord. n. 24568/2018 e Cass. sez. un. n. 23620/2018 attengono a irregolarità di minor rilievo, che determinano mera irritualità della notifica.

Il vizio non è sanato dal raggiungimento dello scopo, poiché la società non si è costituita in appello. La tesi dell’inesistenza giuridica della notifica non è condivisibile: gli indirizzi utilizzati presentano un collegamento con i destinatari, che non hanno contestato la titolarità, ma solo dedotto l’essere “non monitorati”. L’inesistenza è configurabile, per i principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, solo in caso di totale mancanza materiale o di attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto, ricadendo ogni altra difformità nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016).

Si è dunque trattato di notifica nulla per violazione della disciplina del domicilio digitale (Cass. ord. n. 6025/2023; Cass. n. 3709/2019). La Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. L’omesso esercizio di questo potere-dovere ha determinato la nullità dell’intero giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e della sentenza, con cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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