Indecifrabilità grafica della sentenza e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. VII n. 29317 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indecifrabilità grafica della sentenza costituisce causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio solo quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile. In tal caso la sentenza è sostanzialmente priva di motivazione e la sua illeggibilità pregiudica il diritto al contraddittorio, impedendo la ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e l’efficace difesa. Quando invece il difetto grafico è marginale e la comprensione integrale del provvedimento resta possibile, la nullità non si configura e la censura è manifestamente infondata. La regola processuale si salda con il giudizio sulla congruità della motivazione e sull’intensità del dolo, valutata alla luce dell’attività preparatoria posta in essere dall’agente.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/09/2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La questione principale concerne la dedotta illeggibilità della sentenza impugnata, che secondo il ricorrente non consentirebbe di comprendere i motivi sottesi alla decisione.
Gli altri motivi riguardano la ritenuta grossolanità del falso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con altre due sentenze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42363 del 28/11/2006 (Giuffrida), secondo cui l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio. La ragione risiede nel fatto che essa si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione e, in più, determina una violazione del diritto al contraddittorio, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza acquisita in atti è solo leggermente scolorita e dà luogo, in limitate parti, a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, che non ne compromette l’integrale comprensione. Il primo motivo è pertanto dichiarato manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce l’insussistenza del reato per la grossolanità del falso. La doglianza è ritenuta generica, perché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata: il teste di polizia giudiziaria aveva evidenziato che il documento era stato falsificato in modo da rendere difficilmente individuabile la falsità, e il riconoscente aveva ammesso che i documenti falsi erano funzionali alla commissione di truffe. Ne derivava l’esigenza che gli stessi fossero confezionati in guisa da non renderne la falsità percepibile ictu oculi.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è pure dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva evidenziato, con ampia e idonea motivazione, come da plurimi elementi istruttori emergesse che il ricorrente era stabilmente dedito alla commissione di truffe mediante documenti falsi o intestati a terzi sempre diversi; il dolo era connotato da elevata intensità, stante l’attività preparatoria volta a ridurre i rischi connessi a ciascun reato. Nessun elemento positivo era valutabile, poiché la confessione aveva riguardato fatti già accertati in modo incontestabile.
Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento della continuazione con altre due sentenze, è infine ritenuto inedito e quindi inammissibile, non essendo stato dedotto in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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