Bancarotta documentale: motivo sulla gestione assume rilievo solo se specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 29302 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione sulla incidenza delle condotte rispetto alle garanzie dei creditori e’ inammissibile se formulato in modo generico rispetto agli elementi caratterizzanti la fattispecie e se inedito rispetto al giudizio di merito. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’elemento soggettivo e’ integrato dal dolo generico: non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volonta’ di destinare il patrimonio sociale a finalita’ diverse dalla garanzia delle obbligazioni contratte. Il giudice di legittimita’ non rivaluta il compendio probatorio a fronte di una motivazione congrua della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19/11/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione sulla incidenza delle condotte rispetto alle garanzie dei creditori; vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, avendo egli rivestito solo un ruolo formale di amministratore di diritto, con gestione affidata al padre, amministratore di fatto; assenza di nesso eziologico tra le condotte contestate e la dichiarazione di fallimento, intervenuta sette anni dopo.

La questione approda in legittimita’ per la dedotta erroneita’ del giudizio di responsabilita’ e per il preteso travisamento del ruolo effettivo rivestito nella compagine sociale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo e’ dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: la doglianza e’ generica, perche’ non si confronta con gli elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, ed e’ inedita, non risultando prospettata nei gradi di merito.

Il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo e al preteso ruolo meramente formale di amministratore di diritto, e’ parimenti inammissibile. La Corte rileva che la doglianza pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata, una rinnovata valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimita’, richiamando sul punto Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944.

Nel percorso argomentativo la Corte valorizza la stessa dichiarazione dell’imputato, il quale ha riferito di non essersi piu’ occupato della societa’ solo dopo il mese di ottobre dell’anno 2013, quando aveva dismesso la carica formale: da tale affermazione si desume, in via logica, l’ammissione di essersene occupato in precedenza. A conferma, le testimonianze raccolte riferiscono che il ricorrente e il padre collaboravano nella societa’, interfacciandosi per l’assunzione delle decisioni.

Il terzo motivo, incentrato sulla assenza di nesso eziologico con la dichiarazione di fallimento intervenuta sette anni dopo, e’ respinto sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte: l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non e’ necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

La Corte osserva che le condotte distrattive, riguardanti somme non irrisorie e protratte nel tempo, rendono ragionevole ritenere che il ricorrente fosse consapevole che esse, non giustificate dall’attivita’ di impresa, avrebbero potuto arrecare grave nocumento alle casse sociali e quindi al ceto creditorio.

Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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