Responsabilità dell’amministratore per tenuta scritture contabili anche se affidate al commercialista (Cass. pen. Sez. VII n. 29324 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imprenditore non è esente da responsabilità per la mancata tenuta delle scritture contabili quando ne affidi la gestione a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche. Permane in capo a lui l’obbligo di vigilare e controllare l’attività dei delegati, poiché la delega non trasferisce la titolarità degli obblighi contabili. Opera una presunzione semplice, superabile solo con rigorosa prova contraria, secondo cui i dati sono trascritti su indicazione del titolare dell’impresa. La responsabilità dell’amministratore non viene meno per la condotta poco diligente del curatore nel reperimento delle scritture.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Corte di appello ha confermato la decisione, rigettando le doglianze difensive. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e censure sulla gestione delle scritture contabili e sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale riguarda la possibilità di escludere la responsabilità dell’amministratore per la mancata tenuta della contabilità, quando questa sia stata affidata a un professionista e il curatore non l’abbia diligentemente reperita.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla bancarotta distrattiva. La ricorrente sosteneva di non essere più socia alla data del fallimento e contestava come congetturale la tesi della sovrapposizione tra la società fallita e altra società riconducibile a familiari. Il motivo è ritenuto inconferente: alla data del fallimento la ricorrente era legale rappresentante della società, e numerosi beni strumentali non erano stati rinvenuti dal curatore. La giustificazione offerta, fondata su un’asserita rapina mai denunciata, è stata congruamente valutata come inidonea.
Sul secondo motivo, relativo alla bancarotta documentale, la ricorrente imputava al curatore di non essere stato diligente nel reperimento delle scritture, essendosi limitato a ricercarle presso lo studio del commercialista e ad affidarsi alle dichiarazioni del portiere. La Corte ritiene l’argomento inconferente rispetto alla responsabilità dell’amministratore.
Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui l’imprenditore che affida la contabilità a soggetti tecnicamente qualificati non è esonerato da responsabilità. Pur non essendo tenuto a svolgere personalmente ogni attività, egli non è liberato dall’obbligo di vigilanza e controllo. La delega, quindi, non comporta un trasferimento degli obblighi contabili.
Da ciò deriva una presunzione semplice: i dati contabili si considerano trascritti secondo le indicazioni del titolare dell’impresa. Tale presunzione è superabile soltanto con una rigorosa prova contraria, che nella specie non è stata fornita. La Corte richiama, a sostegno, i precedenti Sez. V n. 36870 del 2020 e Sez. V n. 2812 del 2013.
Quanto al terzo motivo, concernente il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante della continuazione fallimentare, la Corte lo dichiara inammissibile. Il giudizio di equivalenza era già stato improntato a benevolenza, valutata la gravità dei fatti desunta dall’entità del passivo accertato, pari a euro 167.500,98 in danno dei fornitori. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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