Patteggiamento e sindacato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 2477 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, a fronte della richiesta di applicazione concordata della pena il giudice ha il dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, con valutazione sostanziale e specifica funzionale alla congruità della pena. Avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma il sindacato è limitato ai soli casi di errore manifesto. L’errore è configurabile solo ove la qualificazione prospettata nel capo di imputazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al fatto contestato. È pertanto inammissibile il ricorso che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione o che richiami aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dal capo di imputazione.

Il Fatto

Le imputate erano state tratte a giudizio per i reati di falso (capo A) e truffa (capo B), per aver allegato alla comparsa di costituzione e risposta in un giudizio civile un documento datato 15 settembre 2018, con cui la de cuius le avrebbe dispensate dall’onere restitutorio relativo a prestiti erogati, per complessivi 141 mila euro. La sottoscrizione del documento risultava apocrifa. La condotta era finalizzata a indurre in errore il giudice civile per ottenere un esito favorevole.

All’udienza preliminare, preso atto della remissione della querela e della concorde richiesta delle parti, il giudice dichiarava non doversi procedere per la truffa e applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione per il falso. Le imputate ricorrono per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l’irrilevanza penale della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui, davanti alla richiesta di patteggiamento, il giudice deve verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto, non in termini meramente formali ma secondo criteri sostanziali e specifici, alla luce della fattispecie concreta (Sez. 6, n. 6156 del 14/01/2013, Pavlik). Corollario è la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per dedurre l’erronea qualificazione.

Tale sindacato, tuttavia, è limitato ai soli casi di errore manifesto, ravvisabile quando la qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al fatto contestato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal). È inammissibile il ricorso che denunci errori valutativi non evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari) o richiami aspetti in fatto non emergenti con immediatezza (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin).

Nel merito, la Corte richiama il principio consolidato per cui il falso ideologico è configurabile anche in atti a contenuto dispositivo, investendo le attestazioni, anche implicite, e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva (Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi). Ove il falso si manifesti nelle forme dell’autore mediato e sia indotta in errore l’autorità giudiziaria, il delitto è configurabile solo se siano stati recepiti nel provvedimento elementi fattuali falsi riguardanti uno dei presupposti necessari all’adozione dell’atto (Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, Gruppo Ferrovie dello Stato).

La tesi difensiva — secondo cui la produzione del documento non integrerebbe un presupposto indispensabile, essendo privo della forma necessaria per produrre effetti e non sussistendo obbligo di collazione ex art. 737 cod. civ. — impone una valutazione giuridica che non emerge con immediatezza dalla contestazione. Essa presuppone l’accertamento in fatto dell’obbligo di collazione e dell’eventuale dispensa. Da ciò l’indeducibilità del vizio a fronte di una sentenza di applicazione concordata della pena. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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