Cessazione materia contenzioso per adempimento, spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 217 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza innanzi alla Corte dei conti, l’integrale esecuzione delle statuizioni del giudicato, intervenuta in corso di causa e comunque successivamente alla proposizione del ricorso e alla diffida, determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo non esclude, tuttavia, la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, dovendosi riconoscere al ricorso una funzione causalmente rilevante nell’aver sollecitato l’esecuzione del giudicato. La compensazione parziale delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, quali la peculiarità della fattispecie caratterizzata dalla necessaria sequenza procedimentale tra l’attività dell’amministrazione datrice di lavoro, cui compete la regolarizzazione della posizione assicurativa, e quella dell’ente previdenziale, chiamato alla successiva riliquidazione della prestazione pensionistica.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un diritto riconosciuto con sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’INPS. La sentenza da ottemperare aveva accertato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei benefici economici derivanti dal CCNL dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca, imponendo all’amministrazione scolastica la regolarizzazione della posizione assicurativa e all’INPS il pagamento delle differenze.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento della violazione dell’obbligo di conformazione al giudicato e l’adozione di misure coercitive, con contestuale condanna degli enti alla rideterminazione della pensione e al pagamento degli arretrati. Nel corso del giudizio, le amministrazioni resistenti documentavano l’avvenuto adempimento: l’amministrazione scolastica aveva inserito e certificato i dati retributivi aggiornati, mentre l’INPS aveva proceduto alla riliquidazione con decorrenza dal mese di giugno dell’anno successivo alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni ha preliminarmente accertato che la domanda di ottemperanza era stata interamente soddisfatta dalle parti resistenti. L’amministrazione scolastica aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, mentre l’ente previdenziale, acquisiti i dati, aveva riliquidato il trattamento pensionistico con corresponsione delle differenze arretrate e degli accessori di legge. L’interesse sostanziale azionato aveva pertanto trovato piena soddisfazione in corso di causa, rendendo non necessaria una pronuncia di merito sull’ottemperanza e imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha valorizzato il criterio della soccombenza virtuale. Al momento della proposizione del ricorso, l’adempimento del giudicato non era stato ancora integralmente posto in essere, nonostante la previa diffida. L’instaurazione del giudizio si rivelava pertanto giustificata e funzionale alla tutela del diritto già riconosciuto in sede di cognizione, essendo l’adempimento successivo da qualificarsi come tardivo e causalmente determinato dalla pendenza del processo.
Cionondimeno, la peculiarità della vicenda ha indotto il giudice a disporre una compensazione parziale delle spese. La necessaria sequenza procedimentale tra l’attività dell’amministrazione datrice di lavoro e quella dell’ente previdenziale ha consentito di ridimensionare il grado di imputabilità della complessiva tardività dell’adempimento, pur riconoscendo al ricorso una funzione causalmente rilevante nell’aver sollecitato l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate nella misura della metà, con condanna in solido delle amministrazioni resistenti al pagamento della residua metà, liquidata in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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