Indennità di condotta del personale di macchina e tempi accessori al treno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21722 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto collettivo del personale di macchina la nozione di condotta coincide esclusivamente con il tempo in cui il lavoratore è responsabile della guida del treno. Le attività accessorie e complementari, consistenti nella messa in servizio e fuori servizio del mezzo di trazione e nelle operazioni di spostamento del convoglio precedenti o successive al servizio, costituiscono lavoro ma non condotta. Esse vengono riassorbite nella condotta continuativa solo quando tra due periodi di guida non vi siano pause di almeno 15 minuti netti o fermate di servizio di almeno 30 minuti. In ogni altro caso la condotta si considera interrotta e i tempi accessori rientrano nella sola voce lavoro, con la conseguente diversa quantificazione dell’indennità di utilizzazione professionale prevista dall’art. 31 del contratto aziendale di gruppo.
Il Fatto
Un dipendente con mansioni di personale di macchina ha chiesto la condanna della società datrice al pagamento dell’indennità di utilizzazione professionale sotto la voce “condotta”, per un importo di euro 13.127,95 riferito al periodo dall’1 settembre 2012 al 31 dicembre 2018. Il ricorrente ha domandato l’accertamento che le attività accessorie e complementari compiute in partenza e in arrivo al treno integrano attività di condotta continuativa ai sensi dell’art. 28 CCNL 20 luglio 2012 e dell’art. 27 CCNL 16 dicembre 2016.
Il Trib. Milano ha respinto la domanda. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 977/2020, ha rigettato l’appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 28 CCNL Mobilità del 20.07.2012 e all’art. 31, punto 11, del contratto aziendale del 20.07.2012, rimasto invariato con il CCNL Mobilità del 16.12.2016. Il ricorrente sostiene che l’indennità debba essere computata sotto la voce “condotta” anche durante i tempi accessori al treno.
La Corte dichiara entrambi i motivi infondati e richiama i principi affermati da Cass. n. 18401/2024 del 5.7.2024, che il Collegio dichiara di condividere pienamente e richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Il giudice di legittimità osserva che l’interpretazione accolta è conforme alla lettera del contratto e all’intenzione dei contraenti. La pretesa del ricorrente di ricomprendere sempre le attività accessorie e complementari nella condotta è in contrasto con il tenore delle norme, perché la disciplina contrattuale regolamenta tali attività in modo specifico e analitico. Nel 2012 e nel 2016 le parti collettive hanno previsto che, tra le plurime attività del personale di macchina, sia qualificato come condotta solo il tempo trascorso nella guida del treno, tenendola distinta dalle operazioni precedenti la partenza e successive all’arrivo, qualificate come tempi accessori o di stazionamento e complementari.
La Corte ricostruisce la nozione contrattuale: è condotta continuativa quella svolta nel medesimo periodo di lavoro giornaliero, anche su più treni, con modalità operative che non ne determinino interruzioni; è condotta effettiva la sommatoria dei periodi di condotta continuativa interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti, oppure da fermate di servizio di almeno 30 minuti nelle quali non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Pertanto, se tra due periodi di guida non vi sono pause o queste sono inferiori ai 15 minuti netti, oppure le fermate di servizio sono inferiori ai 30 minuti, le operazioni accessorie o complementari non interrompono la condotta e vengono assorbite in essa. In tutti gli altri casi la condotta effettiva si considera interrotta e i tempi accessori rientrano esclusivamente nel concetto di lavoro, con la conseguente diversa quantificazione dell’indennità, che riconosce una misura più elevata per la voce condotta rispetto alla voce lavoro.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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