Compensazione delle spese legittima solo con gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 21723 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto a indicare esplicitamente i giusti motivi che la giustificano, ove non sussista soccombenza reciproca. Le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche. Non integra valida motivazione il riferimento alla natura o al modesto valore della controversia, né l’uso di argomentazioni illogiche o meramente apparenti. In tema di liquidazione successiva al d.m. n. 55 del 2014 non esiste un vincolo ai valori medi tariffari, dovendo il giudice quantificare il compenso tra minimo e massimo, con motivazione doverosa in caso di scostamento.
Il Fatto
La contribuente impugnava la sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale, pur accogliendo il ricorso avverso alcune cartelle di pagamento, aveva liquidato le spese di giudizio al di sotto dei valori tabellari, in violazione del d.m. n. 55/2014. La CTR Liguria, in parziale riforma, quantificava le spese del primo grado in favore della ricorrente in 1.747,00 euro, oltre accessori, compensando però le spese del secondo grado in ragione della “natura della controversia dedotta in appello”.
Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di appello compensato le spese senza alcuna plausibile giustificazione. L’intimata non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione della motivazione della compensazione delle spese nel processo tributario. Richiamando la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, il Collegio ribadisce che il giudice deve indicare i giusti motivi posti a fondamento della compensazione, i quali non possono consistere nel riferimento alla natura o al modesto valore della controversia.
Il percorso argomentativo si fonda su un preciso precedente: Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018, secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere esplicitate nella motivazione e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Viene richiamata anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, che ha ritenuto inidonea la formula generica riferita alla “natura della controversia e alle alterne vicende dell’iter processuale”, perché incapace di consentire il necessario controllo.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la CTR ha erroneamente compensato le spese del secondo grado, essendosi limitata a richiamare la natura della controversia senza indicare le specifiche ragioni giustificative. La sentenza impugnata è pertanto cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito.
La Corte liquida quindi in favore della contribuente i valori medi tariffari rapportati al valore della controversia, quantificati in 2.404,00 euro, oltre 120,00 euro per spese esenti ed accessori. Sul punto il Collegio chiarisce che, in tema di liquidazione successiva al d.m. n. 55/2014, non sussiste alcun vincolo ai valori medi, dovendo il giudice quantificare il compenso tra minimo e massimo delle tariffe, con motivazione doverosa in caso di scostamento, come affermato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.