Privilegio professionale, biennio decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. I n. 4625 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis, copre le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Il dies a quo del biennio decorre dalla cessazione della prestazione, non dalla dichiarazione di fallimento né dall’inizio della procedura esecutiva. In caso di pluralità di incarichi conferiti dal medesimo cliente, il limite temporale va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto unitario. L’accertamento del momento di decorrenza costituisce giudizio di fatto, insindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Il Fatto

Il professionista proponeva opposizione allo stato passivo della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, contestando l’ammissione in via chirografaria del proprio credito, pari a poco più di undicimila euro, derivante da decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Chiedeva il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. per le prestazioni eseguite in un arco temporale compreso nel biennio antecedente.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e ammetteva il credito in via privilegiata, rilevando che le prestazioni si collocavano nell’ultimo biennio e che le contestazioni della procedura in ordine alla data certa della fattura e dell’atto di transazione erano irrilevanti. Avverso tale decreto la società in liquidazione coatta proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod. civ., sostenendo che il dies a quo del biennio coincidesse con la cessazione della prestazione e che la prestazione in questione non potesse qualificarsi come unitaria e inscindibile.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., nel testo modificato dall’art. 1, comma 472, della legge n. 205/2017, con effetto dal 1 gennaio 2018, attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti dovute «per gli ultimi due anni di prestazione». Il testo è utilizzabile ratione temporis, trattandosi di credito azionato dopo tale data.

Quanto al primo quesito, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la cessazione della prestazione, a prescindere dallo spatium temporis che la separa dall’inizio della procedura esecutiva, individuale o concorsuale. Il privilegio decorre dal momento in cui l’incarico è portato a termine o comunque cessato, allorché il credito è divenuto liquido ed esigibile; dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.

In caso di plurimi incarichi conferiti dal medesimo cliente, il limite degli «ultimi due anni di prestazione» va riferito al complessivo rapporto professionale: restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto complessivo. La Corte richiama la ratio del limite biennale, volta a contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori ed evitare che il professionista continui a maturare crediti erodendo la garanzia patrimoniale generica.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale ha comunque compiuto un accertamento in fatto sulla decorrenza del biennio, non più sindacabile in cassazione sotto l’egida del vizio di violazione di legge. Il primo motivo è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.

Il secondo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione, è dichiarato inammissibile: il paradigma normativo non è più applicabile alla fattispecie ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo più deducibile il vizio di contraddittorietà della motivazione. Le doglianze sono inoltre generiche e fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla sostanziale non contestazione dell’an e del quantum. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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