Principi di diritto (Massima)
La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo e del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione e i danni subiti; qualora l’istruzione probatoria conduca a escludere il nesso causale tra la condotta imputata al datore di lavoro e il danno, la domanda di risarcimento deve essere rigettata, venendo meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
Il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la novella del 2012, è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa e incomprensibile), e non può essere utilizzato per censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, o per contrapporre una diversa interpretazione dei fatti.
L’adesione acritica del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma solo quando le conclusioni recepite non siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta, e sempre che il fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sia stato omesso.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di un istituto di ricerca, convenne in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno per l’infortunio occorsole il 27 maggio 2004, a seguito dell’esposizione a gas di formaldeide durante l’attività in laboratorio. Il Tribunale di Napoli e la Corte d’Appello di Napoli rigettarono la domanda. La Corte territoriale, pur riconoscendo l’infortunio, escluse sia la correlazione causale tra l’evento nocivo e la malattia della lavoratrice, sia la responsabilità dell’Istituto, ritenendo che la fuga del gas fosse da attribuire a un errato intervento manutentivo di terzi.
La lavoratrice propose ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, deducendo violazione dell’art. 2087 c.c., vizi di motivazione per l’adesione acritica alle conclusioni del CTU e la mancata valutazione autonoma delle cartelle cliniche, nonché l’erronea applicazione dei criteri di valutazione del nesso causale. Il datore di lavoro resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i motivi dal terzo al sesto, e assorbendo i primi due. La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi: l’esclusione della responsabilità dell’Istituto per l’intervento manutentivo di terzi e, in via autonoma e sufficiente, l’esclusione del nesso causale tra l’esposizione e la malattia della lavoratrice, sulla base dell’istruzione probatoria e delle conclusioni del CTU.
La Cassazione richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 21714/2025; n. 28516/2019) secondo cui, una volta che l’istruzione probatoria escluda il nesso causale, la domanda deve essere rigettata, indipendentemente dalla verifica della condotta datoriale. La Corte esamina i motivi di ricorso che censurano il vizio di motivazione per l’adesione acritica al CTU. La Cassazione richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la novella del 2012 (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), precisando che il vizio di motivazione è limitato all’anomalia motivazionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa) e non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie o per contrapporre una diversa interpretazione. La Corte osserva che la lavoratrice, nel denunciare l’adesione acritica al CTU, in realtà contesta il convincimento del giudice di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il rigetto, valorizzando le conclusioni del CTU, che aveva escluso il nesso causale sulla base di due elementi: la brevità dell’esposizione della lavoratrice all’agente nocivo e la preesistenza di una patologia embolica polmonare e di fattori di rischio (obesità, fumo) che, statisticamente, sono la causa più probabile dell’embolia, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. La Corte esclude che vi sia stata un’adesione acritica, in quanto il CTU ha fornito una spiegazione coerente e il giudice di merito ha fatto proprie tali conclusioni con motivazione congrua. Il quinto motivo, con cui si deduceva la violazione delle norme sul nesso causale, è infondato perché la Corte territoriale ha applicato correttamente il criterio del “più probabile che non”, ritenendo, sulla base della CTU, che i fattori di rischio preesistenti fossero la causa più probabile dell’evento, escludendo la rilevanza dell’esposizione. Il sesto motivo, sulla motivazione apparente, è infondato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione.
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