Disconoscimento generico delle copie e poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12995 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, ossia necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova. Il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni e decadenze in danno delle parti. In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che evidenzi in modo inequivoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale: sono insufficienti le contestazioni generiche o onnicomprensive.
Il Fatto
La società proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per crediti previdenziali e assicurativi. Il Tribunale di Velletri accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo tuttavia tardiva la proposizione della domanda rispetto al termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. e acquisendo d’ufficio documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento, tardivamente prodotta dall’agente della riscossione.
La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle norme sul deposito telematico, l’illegittima acquisizione di documenti e l’erronea valutazione del disconoscimento delle copie prodotte. Resistevano l’istituto assicuratore e l’istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato distintamente i tre motivi di ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura, formalmente prospettata come violazione dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179/2012 e degli artt. 115 e 617 cod. proc. civ., celava in realtà una richiesta di rivalutazione del merito circa l’avvenuto deposito del ricorso in data successiva alla scadenza del termine, accertamento fattuale non censurabile in sede di legittimità anche in ragione della doppia conformità della decisione sul punto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, per l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale, il giudice può ammettere d’ufficio, anche in grado di appello ex art. 437 cod. proc. civ., le prove indispensabili per la decisione, purché i fatti siano stati allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori già acquisiti. L’esercizio di tali poteri officiosi deve essere sorretto da una pista probatoria concretamente emersa: nella specie, l’intimazione di pagamento indicava puntualmente la data di notifica di ciascun titolo e la società aveva pervicacemente negato di aver ricevuto le notifiche, sicché l’acquisizione risultava giustificata dall’esigenza di garantire la giustizia sostanziale.
Riguardo al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il disconoscimento delle copie fotostatiche, ex art. 2719 cod. civ., non richiede formule sacramentali ma impone una dichiarazione specifica, che indichi le parti in cui la copia sia contraffatta, mancante o aggiunta rispetto all’originale. La valutazione della genericità del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.