Indennità De Maria esclusa la retribuzione di posizione senza incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5126 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di perequazione c.d. De Maria, di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nel trattamento economico complessivo da equiparare a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità non può essere inclusa automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità. Detta voce, anche nella parte fissa, presuppone il conferimento di un incarico dirigenziale e resta esclusa ove tale presupposto non sia provato da chi invoca la perequazione, restando irrilevante la clausola interpretativa ARAN che la qualifica come trattamento fondamentale, poiché essa riguarda i soli dirigenti sanitari del SSN il cui onere gravi sul pertinente fondo contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente universitario con qualifica di funzionario tecnico in servizio presso una struttura ospedaliera universitaria, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità c.d. De Maria, invocando una precedente pronuncia dello stesso tribunale che aveva riconosciuto il diritto all’equiparazione al personale ospedaliero di livello superiore. L’università e l’azienda ospedaliera universitaria hanno proposto opposizione.
Il Tribunale ha condannato in solido le due amministrazioni. La Corte d’appello, riunite le impugnazioni, ha accolto in parte gli appelli, riducendo la somma in quanto la retribuzione di posizione non doveva essere inclusa nell’indennità perequativa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo investono l’ammissibilità dell’appello dell’azienda ospedaliera, che avrebbe introdotto in secondo grado una circostanza nuova, ossia l’assenza di incarichi dirigenziali. La Corte respinge l’eccezione ricordando che l’eccezione in senso stretto, vietata per la prima volta in appello, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo, mentre è mera difesa la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del proprio diritto. Nella specie l’amministrazione si è limitata a prospettare l’assenza di prova di un elemento costitutivo del credito, oggetto dell’onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore nel giudizio di primo grado.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui si sosteneva che l’appello dell’università non avesse contestato il riconoscimento della retribuzione di posizione: dalle conclusioni rassegnate in appello risulta invece una contestazione specifica sul punto. La Corte richiama un precedente non massimato e ne esclude la pertinenza, essendo intervenuto un appello specifico dell’ateneo sulla parte della sentenza oggetto di censura.
Il terzo motivo, fondato sull’art. 2909 cod. civ., è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente ha trascinato solo tre righe della motivazione del precedente giudicato, per di più prive di contenuto decisorio, impedendo alla Corte ogni valutazione. La pronuncia posta a base dell’ingiunzione, qualificata dalla corte territoriale come condanna generica con statuizione non impugnata, non contiene statuizioni definitive sul quantum.
Il quinto motivo tocca il merito. La Corte ricostruisce l’assetto normativo: l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato efficacia, per effetto della contrattazione collettiva, fino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005, e l’equiparazione va colta nella tabella allegata al decreto interministeriale del 1982, con criterio dinamico. Esclude però che nella perequazione possano confluire automaticamente gli emolumenti collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, richiamando le Sezioni Unite n. 9279 del 2016 e le Sezioni Unite n. 8521 del 2012, nonché successive pronunce di legittimità.
La distinzione tra trattamento tabellare e trattamento accessorio dirigenziale non è superata dall’evoluzione contrattuale. La retribuzione di posizione, pure nella parte fissa, resta connessa allo svolgimento della funzione. La clausola interpretativa ARAN richiamata dal ricorrente non incide, poiché riguarda dirigenti sanitari del SSN con oneri a carico del fondo contrattuale, mentre nella specie si discute di un dipendente universitario solo strutturato nel SSN e non dirigente. Il ricorso è rigettato, con spese compensate e condanna al contributo unificato.
Nota della Redazione
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