Clausola risolutiva espressa e recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia: è comunque doveroso il sindacato giudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18570 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso senza preavviso dell’impresa preponente è consentito solo in presenza di una causa che ne impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La clausola risolutiva espressa, valida nei limiti in cui giustifichi un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità conformi a norme di legge o accordi collettivi, non esime il giudice dal verificare la sussistenza di un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, valutato in base alle dimensioni economiche del contratto, all’incidenza sull’equilibrio contrattuale e alla gravità della condotta. In tale valutazione, il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al lavoro subordinato, per la più ampia autonomia gestionale dell’agente. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo ove il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia attribuito maggiore efficacia convincitiva ad alcune prove piuttosto che ad altre.

Il Fatto

La società preponente recedeva dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, assumendo la sussistenza di una giusta causa. L’agente adiva il tribunale di Alessandria per sentir accertare l’insussistenza della giusta causa e ottenere la condanna della società al pagamento delle indennità di fine rapporto, suppletiva di clientela e sostitutiva del preavviso. Il tribunale accoglieva integralmente la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino, che escludeva la ricorrenza della giusta causa per la mancata tempestiva deduzione e prova del calo di fatturato e del mancato raggiungimento dei minimi contrattuali, ritenendo altresì non decaduta la richiesta di indennità suppletiva di clientela, eccepita solo in appello.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente, con il primo e quarto motivo, sosteneva che la presenza di una clausola risolutiva espressa e il verificarsi della fattispecie in essa contemplata avrebbero determinato l’automatica risoluzione del contratto, senza alcun sindacato del giudice sulla giusta causa. La Corte di cassazione ha respinto tale assunto, richiamando il principio per cui il recesso “in tronco” del preponente, pur legittimato dalla clausola risolutiva espressa, impone comunque al giudice di accertare che l’inadempimento dell’agente sia tale da integrare una giusta causa, in considerazione della maggiore intensità del vincolo fiduciario rispetto al lavoro subordinato, attesa la più marcata autonomia gestionale dell’agente.

La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di acquisizione, rilevando che la dedotta violazione non è ravvisabile nella mera valutazione delle prove che attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Nel caso di specie, le prove indicate dalla società non erano state ritualmente acquisite, essendo state prodotte tardivamente solo in appello e quindi dichiarate inammissibili.

Quanto al terzo motivo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha rilevato l’infondatezza per la ricorrenza di una doppia conforme di merito, che preclude il vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in assenza di indicazione delle ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni, nonché per la mancata rituale deduzione dei fatti nel giudizio di primo grado.

Con riferimento al quinto e sesto motivo, concernenti la mancata contestazione dei conteggi e l’errore documentale, la Corte ha evidenziato il difetto di specificità del ricorso, non avendo la società riportato i passaggi dell’atto di appello in cui aveva specificamente contestato i conteggi, né dedotto un conteggio alternativo, con conseguente assorbimento della censura di nullità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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