Nuova questione di merito e mancata prova della riduzione del danno da prescrizione: inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21302 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’agente della riscossione verso l’ente impositore per la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce una questione giuridica nuova, implicante un accertamento di fatto, qualora il ricorrente non alleghi l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e non indichi l’atto del giudizio precedente in cui lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. Tale onere di autosufficienza del ricorso si applica anche alla richiesta di applicazione d’ufficio dello stralcio ex lege dei debiti di importo inferiore a mille euro di cui all’art. 4 del d.l. n. 119/2018, quando essa sia finalizzata a ridurre l’importo del danno risarcibile all’ente creditore, dovendo l’agente allegare che l’annullamento è intervenuto in epoca antecedente alla prescrizione.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti aveva affidato all’agente della riscossione la riscossione di contributi previdenziali iscritti a ruolo nei confronti di un professionista iscritto. A seguito dell’opposizione proposta dal contribuente avverso le intimazioni di pagamento, il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione di alcuni crediti, rigettando la domanda riconvenzionale della Cassa volta a ottenere il risarcimento del danno per l’inerzia dell’agente.
La Corte d’appello, in riforma parziale della sentenza, aveva invece condannato l’agente della riscossione a risarcire alla Cassa il danno subito per effetto della prescrizione dei crediti, dichiarando inammissibile l’appello incidentale dell’agente. Avverso tale decisione, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui l’agente deduceva la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018 per non avere la Corte di merito applicato d’ufficio lo stralcio dei debiti di importo inferiore a mille euro. La censura era finalizzata a ridurre l’importo del danno risarcibile. La Corte ha rilevato che l’agente avrebbe dovuto allegare che l’annullamento ex lege fosse intervenuto prima della prescrizione, circostanza che sola avrebbe potuto limitare la responsabilità. La mancata indicazione delle concrete conseguenze della dedotta violazione rende il motivo lacunoso e privo di decisività.
Con il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, l’agente deduceva la violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la domanda risarcitoria dell’ente impositore sarebbe stata inammissibile per difetto di interesse ad agire, in mancanza del preventivo esperimento della procedura di discarico per inesigibilità. La Corte ha osservato che la questione, non esaminata nella sentenza impugnata, implica un accertamento di fatto sull’effettivo espletamento della procedura.
Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 3473 del 2025, Cass. n. 32804 del 2019, Cass. n. 28480 del 2005), la Corte ha affermato che, quando una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito, ma anche di indicare in quale atto processuale lo abbia fatto. In mancanza, la censura è nuova e quindi inammissibile.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con esonero dal raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
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