Spese di C.t.u. esenti per il soccombente nelle controversie previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1387 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottraggono alla comune disciplina delle spese processuali. A norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., esse non possono pertanto gravare sul soccombente nei cui confronti sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla medesima disposizione. Il giudice di merito che ponga le spese di C.t.u. a carico della parte ammessa al beneficio applica in modo erroneo il principio della soccombenza e viola la norma processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con decreto emesso ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., non ha omologato l’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art. 1 legge n. 18/1980 e ha invece omologato quello relativo all’art. 12 legge n. 118/1971. Il giudice ha inoltre posto le spese di C.t.u. a carico del ricorrente.
Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza, ritenendo non ostativa la disciplina dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sul presupposto che le spese di consulenza tecnica non rientrino tra le «spese, competenze ed onorari» esenti in forza di tale disposizione. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con un unico motivo; l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito abbia errato nel ritenere che tra le spese esenti non rientrino anche quelle di consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte ritiene il ricorso fondato e richiama il costante orientamento al quale intende dare continuità. L’onere delle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali. Di conseguenza, a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., tali spese non possono gravare sul soccombente nei cui confronti sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla disposizione richiamata.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama i precedenti che compongono il consolidato indirizzo: Cass. n. 17644/2016, Cass. n. 4481 del 08/04/2000, Cass. n. 4589 del 06/05/1998 e Cass. n. 2540 del 17/04/1980, con la mediazione di Cass. Sez. VI-L n. 31544 del 03/12/2019.
In applicazione di tale principio la Corte ravvisa l’illegittimità in parte qua del decreto impugnato, siccome in violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto nella parte relativa alla statuizione sulle spese di C.t.u. e decide la causa nel merito, ponendo tali spese a carico dell’I.N.P.S.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 340,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in euro 200,00 per esborsi, con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario.
Nota della Redazione
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