Indennità di esproprio e vincoli di inedificabilità assoluta sui terreni (Cass. civ. Sez. I n. 11848 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la qualificazione urbanistica delle aree espropriate va operata alla stregua dell’unico criterio dell’edificabilità legale, desumibile dallo strumento urbanistico vigente al momento della ricognizione. I vincoli di inedificabilità assoluta — quali la fascia di rispetto stradale, cimiteriale e idraulica — imprimono alle aree una destinazione meramente pubblicistica che preclude ai privati ogni trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, con la conseguenza che il suolo va considerato non edificabile e, ai fini indennitari, equiparato a quello agricolo. Il giudice del merito che ometta l’esame dei certificati di destinazione urbanistica, decisivi per l’esatta individuazione della natura dell’area, incorre in un difetto assoluto di motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., oltre che in violazione delle disposizioni in tema di determinazione dell’indennità.
Il Fatto
Due proprietarie si opponevano alla stima delle indennità relative a due terreni espropriati dal Comune: la particella di mq 8711, inserita nella zona omogenea F3 destinata ad attrezzature annonarie centrali e poi frazionata, e la particella di mq 4902, ricadente in parte in parcheggi e viabilità e in parte in zona agricola di rispetto. Dopo un primo giudizio conclusosi con rigetto, un successivo intervento di legittimità e un ulteriore rinvio, la Corte d’appello di Napoli determinava l’indennità di espropriazione e di occupazione considerando le due particelle come un unicum interamente edificabile, in ragione della sussidiarietà e complementarità dei lotti, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inedificabilità legale delle aree per la presenza di plurimi vincoli assoluti e l’omesso esame dei certificati di destinazione urbanistica. Le controricorrenti resistevano.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per ragioni logiche, le censure di violazione del giudicato esterno. I motivi terzo e sesto sono infondati: il perimetro del giudicato formatosi sul primo giudizio è stato definito dalla successiva pronuncia di legittimità, che lo ha circoscritto al solo periodo di occupazione compreso tra il luglio 1995 e il marzo 1996, esclusa ogni incidenza sul periodo residuo. Quanto all’indennità di espropriazione, nessun giudicato sostanziale si è formato, essendo stata la domanda dichiarata inammissibile perché proposta prima dell’adozione del decreto di espropriazione.
Nel merito, la Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto, esaminati congiuntamente. La ricostruzione del giudice del rinvio ha seguito pedissequamente le risultanze del consulente tecnico, reputando la particella di mq 4902 edificabile insieme alla particella di mq 8711, senza tenere in alcun conto i certificati di destinazione urbanistica prodotti nei vari gradi. Da tali certificati emerge che una parte dell’area ricade in zona omogenea E2 con destinazione agricola di rispetto stradale e cimiteriale, oltre che nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
La Corte ribadisce che la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio, secondo l’unico criterio dell’edificabilità legale posto dall’art. 5-bis, comma 3, della legge n. 359 del 1992 e recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001. Le possibilità legali di edificazione vanno escluse ogni volta che la zona sia concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, come verde pubblico, attrezzature pubbliche o viabilità: la classificazione apporta un vincolo che preclude ai privati le forme di trasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, restando irrilevante che la destinazione richieda strutture finalizzate allo scopo pubblicistico.
Quanto alla fascia di rispetto stradale, il vincolo legislativamente imposto si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell’interesse pubblico, senza che assuma rilievo l’eventuale trasferimento della volumetria. Analogamente, il vincolo di rispetto cimiteriale ex art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 rende le aree legalmente inedificabili e incide direttamente sul valore del bene, con equiparazione alle aree agricole ai fini del calcolo delle indennità. Infine, i divieti di edificazione di cui all’art. 96 r.d. n. 523 del 1904 hanno carattere assoluto per le acque pubbliche, avendo il fine di assicurarne il libero deflusso.
L’omesso esame di documenti dai quali si traggono risultanze decisive per la controversia si traduce in un difetto assoluto di motivazione, denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio dovrà pertanto tenere conto della destinazione della particella di mq 8711 a mercato generale e parcheggio, nonché dei vincoli gravanti sull’altra particella, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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