Decadenza triennale limitata ai ratei pensionistici maturati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11847 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricostituzione di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza c.d. estintiva o tombale, di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 4, lett. d), del D.L. n. 98 del 2011, opera esclusivamente sulle differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio che precede la domanda giudiziale. Non determina l’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione quando la prestazione sia già in godimento. La decadenza, per la sua natura sostanziale, incide sui singoli ratei e non sul diritto alla ricostituzione del trattamento.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto della assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento. Il riconoscimento è fondato sull’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili.
L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, invocando l’applicazione della decadenza c.d. tombale anche ai ratei anteriori al 6 luglio 2011, nel limite del triennio precedente alla proposizione del ricorso. Il resistente ha replicato con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La questione ruota attorno alla portata della decadenza introdotta dalla riforma del 2011. L’Istituto previdenziale sosteneva che, trattandosi di riliquidazione disciplinata dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98 del 2011, la decadenza dovesse travolgere integralmente il diritto, estinguendo ogni pretesa ai ratei anteriori.
La Corte ha richiamato l’art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, che ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza. La norma stabilisce espressamente che la decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale”. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Su questa base, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato: quando si chiede l’adeguamento o il ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza colpisce solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. Il diritto alla riliquidazione resta intatto per il periodo successivo.
Il Collegio ha quindi rigettato il motivo di ricorso, confermando la conformità della decisione di merito alla giurisprudenza richiamata, citata in numerose pronunce tra cui Cass. n. 17430 del 2021 e Cass. n. 24555 del 2023. Quanto alle spese, la Corte non ha provveduto alla regolazione in ragione dell’inammissibilità del controricorso, non munito di procura speciale alle liti e non depositata nonostante l’invito della Cancelleria, secondo il principio di Cass. n. 23352 del 2022. Il ricorso è stato rigettato nel merito, con obbligo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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