Società di fatto, onere della prova a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 23579 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone la prova, a carico dell’Amministrazione, dell’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario: l’intenzionale esercizio in comune tra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e il conferimento dei necessari beni e servizi. La sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce autonomo titolo di responsabilità fiscale dei soci, ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza della società. La mancanza della prova scritta del contratto non impedisce l’accertamento aliunde, anche mediante presunzioni semplici, all’esito di una rigorosa valutazione complessiva delle circostanze. Tali accertamenti, risolvendosi in apprezzamenti di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. La motivazione è sindacabile, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo per violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
Nel corso del 2000 due cognati acquistavano la proprietà indivisa di un terreno. Nel 2006, ottenuto il titolo edilizio, stipulavano un contratto di appalto per le sole opere in cemento armato, concluse nel 2007. Nel 2009 uno dei due decedeva, aprendosi la successione in favore della moglie e dei figli.
Nel 2012 la Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti di un’ipotizzata società di fatto tra i due comproprietari, ipotizzando l’esercizio di attività di costruzione e vendita di immobili. Ne seguiva un processo verbale di constatazione e, per il 2007, un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi nei confronti degli eredi, con rilievo del reddito di partecipazione. I contribuenti ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento fiscale della società di fatto esige la prova di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario, ex art. 2247 c.c., e che l’Amministrazione è tenuta a fornire, anche per presunzioni. L’obbligazione tributaria nasce ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell’imposizione, sicché l’apparenza esterna del vincolo non è titolo autonomo di responsabilità fiscale dei soci.
La Corte ribadisce nondimeno che la mancanza della prova scritta non impedisce l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, sulla base di una rigorosa valutazione complessiva di elementi quali il fondo comune, l’alea condivisa e l’affectio societatis. Sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 c.c., è l’esteriorizzazione del vincolo sociale. Tali accertamenti non sono però censurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Nel caso concreto gli elementi valorizzati dall’Ufficio — la concessione edilizia, il contratto di appalto e il contratto preliminare di vendita con permuta — non appaiono di per sé decisivi. L’Amministrazione resta onerata della prova dell’intenzionale esercizio in comune dell’attività e del conferimento dei beni e servizi, tenuto conto anche dei legami di parentela tra le parti. Il fine di lucro, presente nella realizzazione di appartamenti destinati alla vendita, non è elemento decisivo: esso è comune a qualunque operazione economica e, diversamente argomentando, ogni costruzione su terreno in comproprietà dovrebbe dar luogo a una fattispecie societaria.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, fondata su contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha dato conto delle ragioni del rigetto dell’impugnazione, senza recepire apoditticamente la pronuncia di primo grado. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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