Decadenza dal regime forfettario e favor rei: no alla retroattività, ma accoglimento per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14995 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza da un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al regime ordinario, non costituisce una sanzione, neppure impropria. Ne consegue che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e non determina l’applicazione del principio del favor rei. La modifica normativa che sopprime la causa di decadenza, essendo una riformulazione della disposizione e non un’abrogazione, opera solo per le condotte successive alla sua entrata in vigore. È, invece, nulla per motivazione apparente la sentenza di merito che eluda specifiche censure del contribuente in materia di Iva, senza chiarire le ragioni della ritenuta imponibilità di un’operazione né considerando i versamenti già eseguiti.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva per gli anni 2010 e 2011. L’Ufficio aveva dedotto la decadenza dal regime forfettario previsto dalla legge n. 398/1991, ai sensi dell’art. 25, comma 5, legge n. 133/1999, per avere l’associazione eseguito incassi e versamenti superiori alla soglia di legge con modalità non tracciabili.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece respinto l’appello, ritenendo la decadenza non assimilabile a una sanzione e quindi non retroattiva la sua soppressione, e reputando corretti i calcoli dell’Ufficio. L’associazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, confermando che la perdita di un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al regime ordinario, non costituisce una sanzione, neppure impropria. L’abolizione dell’ipotesi di decadenza per assenza di tracciamento, operata dall’art. 19 d.lgs. n. 158/2015, non configura una norma più favorevole e non determina l’applicazione del favor rei: la non tracciabilità comporta il semplice ripristino del regime fiscale ordinario e non un trattamento peggiorativo. Alle condotte pregresse si applica la disciplina vigente al momento del loro compimento.
La Corte ha inoltre respinto il secondo motivo. Dalla lettura dell’art. 32 d.lgs. n. 158/2015 emerge che le disposizioni del Titolo II del decreto, tra cui l’art. 19, si applicano dal 1° gennaio 2016. La modifica dell’art. 25 cit. non è un’abrogazione normativa, ma una riformulazione della disposizione, caratterizzata dalla soppressione delle parole che prevedevano la decadenza. Il legislatore ha inteso far decorrere dal 1° gennaio 2016 sia le abrogazioni sia le innovazioni, rendendo la tesi della ricorrente priva di pregio.
La Corte ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione. La CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza chiarire le ragioni della ritenuta imponibilità di una fattura di sponsorizzazione emessa senza Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, sulla base della lettera d’intento del committente. Inoltre, aveva eluso la doglianza relativa alla mancata considerazione di versamenti Iva già eseguiti, rispettivamente per euro 1.600,00 ed euro 2.660,00, avendo affrontato un diverso profilo di errori di computo del reddito.
La Corte ha accolto il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbito il quarto e rigettati gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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