Accertamento parziale e presunzioni semplici: la Cassazione delimita il giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1935 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 può essere legittimamente adottato anche sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, senza che sia richiesta la particolare semplicità delle indagini. Il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, ma anche agli elementi di fatto che quel principio presuppone come pacifici, con la conseguenza che non può riesaminare le questioni di fatto che costituiscono presupposto della pronuncia rescindente. Inoltre, non esiste un divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto): il fatto noto, ancorché accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel settore del calcestruzzo un avviso di accertamento per l’anno 2006, basato sulla documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, contestando omessa fatturazione, indebita detrazione e omessa contabilizzazione di ricavi. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, annullava l’atto impositivo. Tale decisione veniva cassata dalla Corte di legittimità, che rinviava la causa alla CTR per un nuovo esame, il quale si concludeva con il rigetto dell’appello della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, con i quali la società lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sull’accesso nei locali. L’inammissibilità è stata pronunciata per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva dimostrato che la questione relativa alla legittimità dell’accesso fosse ancora sub iudice nel giudizio di rinvio. La Corte ha precisato che, essendo stato delimitato il perimetro del giudizio rescissorio dall’ordinanza di rinvio, la parte avrebbe dovuto provare che tale questione fosse stata decisa dal giudice di prime cure e specificamente impugnata in appello, onde escludere la formazione di un giudicato interno.
Il terzo motivo, relativo al ricorso all’accertamento parziale, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 32704/2024 e Cass. n. 21848/2024) secondo cui tale strumento può essere adottato anche su segnalazioni della Guardia di Finanza, senza necessità di indagini semplici, potendo l’Ufficio avvalersene quando emergono elementi indicativi di introiti non dichiarati.
Quanto al quarto motivo, riguardante l’acquisizione d’ufficio del processo verbale di constatazione, la censura è stata giudicata inammissibile. La Corte ha ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio anche in relazione agli elementi di fatto che il principio di diritto presuppone come pacifici, rendendo impossibile riesaminare questioni di fatto già accertate e poste a fondamento della pronuncia rescindente.
La Corte ha infine affrontato il quinto motivo, con cui la società contestava la prova presuntiva del maggior imponibile. La doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile, in quanto volta a sollecitare una nuova valutazione di merito, e in parte infondata. Sul punto, i giudici di legittimità hanno escluso l’esistenza di un divieto di doppia presunzione, affermando che il fatto noto accertato in via presuntiva può fondare un’ulteriore presunzione, purché adeguata (cfr. Cass. n. 19387/2020 e Cass. n. 8298/2025). Il sesto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un obiter dictum e non contro una effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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