Verbale di passaggio di consegne e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 77 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale di un agente della riscossione è irregolare, e l’agente non può essere ammesso a discarico, quando le modalità di rendicontazione non assicurano la tracciabilità delle operazioni e quando manca il verbale di passaggio di gestione tra agente cessante e agente subentrante. Gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, espressione di principi generali applicabili a ogni ipotesi di maneggio di denaro e valori, impongono il formale passaggio di consegne, necessario a perimetrare le gestioni di competenza di ciascun agente e a imputare correttamente eventuali ammanchi. L’omesso adempimento non è supplito dalla dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante il subentro, né dalla relazione dell’organo di controllo interno che si limiti a un’attestazione di regolarità. L’irregolarità permane anche in assenza di ammanchi di gestione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso da un agente interno della riscossione di un Comune per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019, depositato in data 11.06.2020. Dalla relazione n. 302/2025 dell’11.06.2025 emergevano discordanze contabili e carenze: il conto non riportava in apertura la giacenza di cassa iniziale, non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante e non risultava acquisita una adeguata relazione dell’organo di controllo interno.

Ritenute tali difformità irregolarità rilevanti, il magistrato sottoponeva il conto al Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. Il Comune, con memoria depositata il 04.12.2025, precisava le modalità e i tempi di trasmissione del rendiconto. La causa giungeva alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva del gestore. Non risulta agli atti un formale provvedimento di nomina dell’agente contabile, circostanza confermata dall’Ente. Il decreto sindacale che attribuiva la responsabilità dell’area dei servizi demografici è atto inidoneo a conferire automaticamente la funzione contabile. La qualifica di agente contabile discende, infatti, dall’effettivo maneggio di denaro pubblico, come si ricava dall’art. 178 reg. cont. Stato, dall’art. 74 R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 47, comma 1, del regolamento di contabilità dell’Ente. Il Collegio prende atto del subentro rappresentato dal Comune, pur condividendo i dubbi del magistrato istruttore sullo svolgimento materiale dell’attività di riscossione.

Passando al merito contabile, la gestione dell’agente della riscossione è soggetta a principi di regolarità, trasparenza e chiarezza: il conto giudiziale deve rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e versamento del periodo. Nel caso concreto le modalità di rendicontazione non hanno assicurato la tracciabilità, per la mancata indicazione in apertura della scrittura relativa alla giacenza di cassa derivante dalla chiusura del conto precedente.

A questa irregolarità se ne aggiunge una più grave: la mancata redazione del verbale di passaggio di gestione. Gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924 impongono, in caso di avvicendamento, un formale passaggio di consegne, funzionale a perimetrare le gestioni di competenza di ciascun agente, a consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità e a verificare l’esecuzione degli adempimenti connessi, tra cui la chiusura e l’apertura delle credenziali gestionali. La mera allegazione dei conti giudiziali non prova la ricognizione dei beni all’assunzione delle funzioni.

Non vale a supplire all’omissione la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario, acquisita in occasione dell’esame del conto relativo alla precedente gestione: si tratta di una mera attestazione del subentro dell’agente uscente. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ne rileva la tardività e l’inidoneità contenutistica. Il documento avrebbe dovuto dare conto dell’attività di verifica svolta, secondo i criteri indicati dalla ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, mentre si limita ad attestare che i conti degli agenti contabili per il 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..

Il conto, pertanto, non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi di gestione. Nulla sulle spese, in mancanza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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