Indennità per innovazioni abusive su demanio spetta al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1071 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità risarcitoria demaniale dovuta per innovazioni realizzate senza titolo su beni del demanio marittimo. L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ma espressamente esclude quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. In tale ambito la posizione soggettiva ha natura di diritto soggettivo, nell’ambito di un rapporto paritetico a effetti privatistici, e la causa va riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un bar ristorante su area demaniale marittima in forza di una concessione demaniale che assentiva l’occupazione di una zona del pubblico demanio. A seguito di un sopralluogo, il Comune ha accertato difformità rispetto al titolo edilizio, consistenti nella realizzazione di una copertura di dimensioni superiori a quella legittimata. La società ha presentato istanza di sanatoria demaniale, poi accolta dall’Ente.
Con la nota impugnata il Comune ha determinato l’indennità risarcitoria demaniale per le innovazioni abusive, per il periodo dall’annualità 2003 al 2019. La società ha impugnato tale atto davanti al giudice amministrativo, contestando la debenza e la misura della somma, già versata con riserva di ripetizione, e deducendo anche l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione. La norma di riferimento è l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ma sottrae espressamente a tale giurisdizione le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Nel caso concreto la società ha impugnato la nota con cui il Comune ha richiesto il pagamento dell’indennità ex art. 8 d.l. n. 400/1993 per ritenute innovazioni abusive su suolo demaniale. Secondo il Tribunale, tale materia rientra proprio tra quelle devolute al giudice ordinario in forza della citata esclusione.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza in materia, che risulta pacifica nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti somme dovute per l’occupazione senza titolo di beni del demanio, trattandosi di diritti soggettivi nell’ambito di un rapporto paritetico che esplica effetti di natura privatistica. Si è precisato che la natura pubblica del suolo occupato non incide sulla qualificazione del rapporto instaurato, a prescindere dal titolo con cui sono azionate le somme dovute.
La decisione ha inoltre respinto la tesi della ricorrente, secondo cui oggetto del ricorso sarebbe l’intervento dell’Amministrazione sul rapporto giuridico nel suo insieme. Poiché la parte ha provveduto alla demolizione della porzione di tenda in eccedenza e ha presentato richiesta di sanatoria, ammettendone l’esistenza, gli unici profili residui attengono all’ammontare dell’importo richiesto: profili che confermano la natura patrimoniale della controversia.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e agli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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