Punteggio minimo per titoli e sindacato sulla valutazione del curriculum (TAR Lazio n. 3076 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione che bandisce un concorso pubblico individuare il punteggio minimo complessivo, comprensivo della valutazione dei titoli culturali, necessario per l’ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale. L’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994 non vieta la predeterminazione di una soglia di sbarramento, limitandosi a disciplinare la verbalizzazione delle operazioni e la formazione della graduatoria secondo l’ordine dei punti di votazione complessiva. La valorizzazione dei titoli è espressione di discrezionalità, in particolare per i profili professionali di carattere scientifico. Il giudizio della commissione su un curriculum è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, non potendo il candidato sostituire alle valutazioni della commissione la propria personale autovalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un concorso del CNR, per titoli ed esami, per l’assunzione di sette unità di personale con profilo di Ricercatore di terzo livello professionale. Il bando richiedeva, per l’inserimento in graduatoria, un punteggio complessivo di almeno 75 punti su 100 e, per l’accesso alla prova orale, una soglia minima di 45 punti su 70 tra titoli e prove scritte.
Il ricorrente ha conseguito 9/15 per i titoli di categoria A, 4/15 per quelli di categoria B, 17/20 alla prima prova scritta e 14/20 alla seconda, per un totale di 44/70. È stato pertanto escluso dalla prova orale con provvedimento del 16 ottobre 2019, non avendo raggiunto la soglia. Il ricorso, notificato nel dicembre 2019, è stato respinto in sede cautelare e deciso nel merito all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione della legittimità della clausola del bando che fissa un punteggio minimo di idoneità all’inserimento in graduatoria, comprensivo dei titoli culturali. Il ricorrente sosteneva che tutti i candidati superanti le prove dovessero essere inseriti in graduatoria, senza sbarramenti legati ai titoli.
La censura è infondata. L’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994, invocato dal ricorrente, si limita a imporre la verbalizzazione delle operazioni e delle deliberazioni della commissione e a stabilire che la graduatoria sia formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva, dichiarando vincitori i candidati utilmente collocati nei limiti dei posti messi a concorso. La norma non impedisce all’amministrazione di dettare i criteri per la formazione della graduatoria.
Il Collegio riconosce quindi che l’individuazione del punteggio minimo per l’ammissione alle varie fasi rientra nella discrezionalità amministrativa, così come la valorizzazione dei titoli culturali, in particolare per profili scientifici come quello oggetto di selezione.
Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sul punteggio attribuito ai titoli di categoria B, il Tribunale rileva che il bando prevedeva un giudizio complessivo motivato del curriculum, con criteri generali concernenti premi, competitività dei progetti, congruenza dell’iter formativo, durata dei contratti e grado di mobilità. Su tali basi la commissione ha predeterminato una griglia di parametri sintetici, collegando il punteggio numerico alla valutazione del curriculum, da 15 punti per un curriculum eccellente fino a un punteggio inferiore a 5 per un curriculum insufficiente.
L’attribuzione di 4 punti è stata motivata con il lungo iter formativo del candidato, la mancata assunzione del ruolo di responsabile nei progetti e la distanza temporale del percorso rispetto alla selezione. Tale motivazione, resa in applicazione dei criteri del bando e della griglia predeterminata, è sufficientemente chiara. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva di sostituire la propria autovalutazione alle valutazioni della commissione, sminuendo i curricula dei concorrenti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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