Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 12 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal pensionato avverso il provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, il sopravvenuto rimborso del debito residuo da parte dell’INPS, intervenuto in pendenza del processo, determina la cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, che valorizza la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente a prescindere dal fatto sopravvenuto. Tale principio trova applicazione quando l’amministrazione abbia atteso l’instaurazione del giudizio per annullare il disposto recupero e restituire le somme dovute, così imponendo al pensionato il costo della tutela giudiziaria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS aveva accertato nei suoi confronti un indebito pensionistico e aveva disposto trattenute mensili sulla pensione. Il preteso indebito derivava dal ricalcolo in peius del trattamento, con somme corrisposte in più per un arco temporale pluriennale.

Il pensionato ha dedotto l’illegittimità della rideterminazione, la propria buona fede e il consolidamento del legittimo affidamento, eccependo altresì la prescrizione dei crediti anteriori. Ha chiesto, in via subordinata, consulenza tecnica e ha formulato istanza cautelare, accolta. In pendenza del giudizio l’INPS ha rimborsato il debito residuo.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alle conseguenze processuali del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa. Il giudice rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto da entrambe le parti.

Il nodo riguarda il governo delle spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato a più riprese: esso assume rilievo la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, prescindendo dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Applicando tale criterio, il giudice condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. È documentato in atti, osserva la Corte, come l’Istituto previdenziale abbia atteso l’instaurazione del giudizio per annullare il disposto recupero e provvedere alla restituzione di quanto dovuto.

La liquidazione segue il principio della soccombenza virtuale e il dispositivo condanna l’INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento. La decisione resta ancorata alla dinamica processuale, senza scrutinio nel merito della spettanza del trattamento pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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