Congedo straordinario per disabili: i figli non conviventi non prevalgono sull’affine (Corte dei Conti Sez. I App. n. 63 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a persona con disabilità grave, disciplinato dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, spetta al familiare che, secondo l’ordine di priorità fissato dal legislatore, sia in possesso dei requisiti di legge. Il requisito della convivenza con il disabile costituisce condizione necessaria per la fruizione del beneficio in capo a ciascuno dei soggetti potenzialmente legittimati. La convivenza non si esaurisce nel dato anagrafico formale, ma può essere intesa in senso elastico, quale dimora abituale, condivisione del percorso di vita e relazione di cura. Il familiare che non conviva con il disabile, né in senso formale né in senso sostanziale, non può prevalere sull’affine che abbia legittimamente richiesto il congedo. In assenza dei requisiti in capo ai soggetti chiamati con priorità, la dichiarazione di non poter assistere il disabile non integra falsa dichiarazione idonea a indurre in errore l’amministrazione.
Il Fatto
Un docente di un istituto tecnico commerciale statale aveva prestato servizio esclusivamente il primo giorno dell’anno scolastico, assentandosi poi in modo pressoché continuativo per malattia, congedo parentale, permessi e congedo straordinario retribuito per assistere la suocera disabile grave. La Procura contabile, sulla base di annotazioni della Guardia di Finanza e di un procedimento penale, aveva evocato in giudizio il docente per la somma di euro 20.160,00, corrispondente agli emolumenti percepiti nei giorni di asserita indebita fruizione del congedo.
Secondo l’Organo requirente il docente avrebbe presentato una falsa dichiarazione resa dalla moglie, figlia della disabile, la quale attestava di non poter assistere la madre perché impegnata nell’attività di avvocato, mentre sarebbe stata di fatto inoccupata. Il meccanismo avrebbe consentito lo scorrimento dell’elenco dei legittimati e la percezione del beneficio. La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna aveva accolto integralmente la domanda, ravvisando un abuso del diritto. Il docente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello individua la questione nella fruizione del congedo straordinario da parte dell’affine, in presenza di altri soggetti aventi titolo preminente. Il primo giudice aveva correttamente ricostruito la norma, riconoscendo che l’ordine di priorità nella scelta di chi presta assistenza è stabilito dal legislatore, prima i parenti e poi gli affini, senza che la selezione possa essere rimessa alla volontà delle parti.
Tuttavia, il giudice territoriale non ha tratto le dovute conseguenze, omettendo di considerare il requisito della convivenza dei figli con la madre disabile. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai figli, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestano la loro non convivenza con la disabile, circostanza confermata dalle risultanze anagrafiche, con residenze diverse per città o per numero civico.
La Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata della disciplina, per cui la convivenza non si riduce a un dato meramente formale e anagrafico, ma sussiste ove vi sia condivisione quotidiana dei bisogni e relazione di affetto e di cura (Corte cost. n. 232 del 2018). Anche la giurisprudenza contabile e amministrativa ha attribuito alla convivenza una dimensione fattuale, di dimora abituale, non implicante coabitazione né identica residenza. Nel caso concreto, però, non è emersa nemmeno una convivenza intesa in senso elastico.
La Sezione osserva che l’assistenza al disabile può essere prestata con modalità diverse, anche mediante incombenze amministrative o pratiche, e che l’abuso del diritto si configura solo quando il lavoratore utilizzi il beneficio per esigenze del tutto estranee alla ratio della norma (Cass. civ. Sez. lavoro n. 12032 del 2020; Cass. civ. Sez. lavoro n. 23434 del 2020). Nel caso in esame i figli della disabile, pur chiamati con preferenza, sono risultati privi dei requisiti per fruire del congedo, in quanto non conviventi o affetti da patologie invalidanti.
L’appello è dunque accolto, con riforma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni ulteriore questione, anche relativa agli allontanamenti accertati mediante pedinamento, riconducibili alla cura delle ordinarie esigenze di vita proprie e familiari. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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