Giudizio di rinvio e fascicolo di parte non depositato: la Cassazione cassa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20812 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il giudice del rinvio investito del riesame degli atti alla luce dei principi espressi dalla pronuncia rescindente non può imporre una preclusione non necessitata dallo sviluppo del processo. Ove rilevi il mancato deposito, da parte dell’appellante, del fascicolo di parte necessario ai fini della decisione, egli deve ordinare, a norma dell’art. 421 c.p.c., l’acquisizione del fascicolo, cartaceo o digitalizzato, e pronunciarsi per il rigetto nel merito delle eccezioni e difese solo in caso di mancata ottemperanza all’ordine. La regola opera anche in regime di processo civile telematico e rafforza l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronuncia rescindente, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto dal giudice di primo grado la declaratoria di nullità del termine apposto al primo contratto per esigenze sostitutive e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Milano aveva respinto il gravame della società, e questa aveva proposto ricorso per cassazione.

Con l’ordinanza n. 7358/2021, la Cassazione aveva accolto il primo motivo e rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione. Riassunto il giudizio dal lavoratore, la Corte di Milano confermava le statuizioni di primo grado: nella memoria di costituzione la società aveva dichiarato che avrebbe depositato con separata nota i fascicoli di parte dei gradi precedenti, ma tali documenti non risultavano acquisiti, sicché era impossibile valutare l’idoneità dei documenti indicati a fondamento delle ragioni sostitutive. Da qui l’ulteriore ricorso della società.

La Motivazione della Corte

La società deduce, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto non assolto l’onere probatorio sull’effettività delle ragioni sostitutive a causa del mancato deposito del fascicolo contenente i documenti necessari, assumendo di averlo consegnato e di essersi vista rifiutare senza motivazione l’acquisizione da parte della cancelleria.

La Corte ritiene fondato il motivo. Nel rito del lavoro, il mancato deposito del proprio fascicolo e della sentenza impugnata, o la mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell’istruzione, comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa, debba ordinare all’appellante il deposito ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e, in caso di inottemperanza, rigettare nel merito l’impugnazione per la persistente carenza della documentazione necessaria: così Cass. n. 22749/2010, conforme a Cass. S.U. n. 899/1999.

Tali principi restano validi e vanno confermati anche in regime di processo civile telematico. La Corte territoriale, incaricata dal giudice di legittimità di riesaminare fatti e atti alla luce dei principi espressi, pure sulla base dei documenti già acquisiti nei gradi di merito precedenti, ha imposto una preclusione non necessitata, potendo al contrario ordinare l’acquisizione del fascicolo di parte indispensabile per la decisione. Solo di fronte alla mancata ottemperanza all’ordine avrebbe potuto pronunciarsi per il rigetto nel merito delle eccezioni e difese della società. Così facendo, la Corte è venuta meno all’obbligo di uniformarsi a quanto statuito nella pronuncia rescindente, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è inammissibile: non si verte in omesso esame, ma in una valutazione motivata della Corte di merito, sebbene non corretta per le ragioni esposte sul primo motivo. Parimenti inammissibili gli ulteriori motivi: il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, restando il sindacato circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019, n. 23940/2017, n. 16595/2019). La motivazione per relationem a precedenti conformi dello stesso ufficio è ammessa, estendendosi l’art. 118 disp. att. c.p.c. anche ai precedenti di merito.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per il riesame nel merito secondo i principi dell’ordinanza n. 7358/2021, demandando alla Corte di rinvio anche la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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