Mutuo e prova della consegna: l’accordo non è fonte dei rapporti (Cass. civ. Sez. II n. 3246 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna del denaro o delle cose fungibili. Ai fini della prova del titolo azionato, la dimostrazione della materiale messa a disposizione della res è insufficiente: occorre anche provare l’accordo che quella consegna ha preceduto, con previsione della dazione e della restituzione, poiché la consegna deve costituirne elemento perfezionativo. L’onere della prova grava su chi chiede la restituzione e non si inverte per la deduzione, da parte del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi tale difesa come eccezione in senso sostanziale. È logicamente ineccepibile l’affermazione secondo cui è cosa diversa dal contrarre un mutuo con l’impegno di rimborsarlo un accordo volto a sistemare i rapporti di dare e avere, perché un accordo di sistemazione presuppone l’esistenza dei rapporti e non può esserne la fonte.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per la restituzione di una somma consegnata alla controparte, qualificando il rapporto come mutuo. La convenuta resiste sostenendo che la dazione si collocava nel contesto del rapporto di convivenza intercorso tra le parti.

Il giudice di primo grado e, in sede di impugnazione, la Corte d’Appello di Milano ritengono indimostrata la sussistenza del titolo mutuario e rigettano la domanda restitutoria. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle regole in materia di mutuo e di valutazione delle prove. La causa, rimessa alla pubblica udienza dopo la trattazione camerale, giunge dinanzi alla Corte per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato quanto alla questione di diritto e inammissibile per il resto. La Corte muove da un dato incontroverso: la consegna del denaro è pacifica. Tuttavia, ai fini della prova del titolo azionato, la sola consegna non basta. Occorre dimostrare che essa sia stata elemento perfezionativo del mutuo, cioè che sia stata preceduta da un accordo ex art. 1325 cod. civ., con previsione della dazione e della restituzione.

Richiamando la propria ordinanza n. 35959 del 22.11.2021, la Corte ribadisce che la prova della materiale messa a disposizione del denaro e del titolo giuridico da cui deriva l’obbligo restitutorio costituisce condizione dell’azione, con onere a carico di chi chiede la restituzione. Non vale a invertire l’onere la deduzione, da parte del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa come eccezione in senso sostanziale. È quindi ineccepibile, sul piano logico, l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui un accordo di sistemazione dei rapporti di dare e avere presuppone i rapporti e non può esserne la fonte.

Nel resto, il motivo è inammissibile perché, dietro la rubrica della violazione dell’art. 1813 cod. civ., veicola un tentativo di nuova valutazione delle prove. La Corte richiama il principio per cui il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea al sindacato di legittimità (ordinanza n. 3340 del 05.02.2019).

Il secondo motivo è inammissibile. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo su casi tipici, come l’aver posto a base della decisione prove non dedotte o disposte oltre i limiti legali, o l’aver disatteso prove legali (ordinanza n. 2700 del 27.12.2016). La confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. è apprezzamento di fatto non censurabile se sorretto da motivazione immune da vizi logici (ordinanza n. 3698 del 14.02.2020).

Il terzo motivo è inammissibile: la dedotta incompletezza della valutazione complessiva delle prove si risolve in un tentativo di rivalutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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