Sospensione cautelare per rischio di espulsione del lavoratore straniero (TAR Abruzzo n. 205 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, ai fini della sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il periculum in mora deve ritenersi sussistente con ogni evidenza quando l’esecuzione del provvedimento esponga il lavoratore straniero al rischio di espulsione dal territorio nazionale e alla perdita del posto di lavoro regolarmente instaurato. La valutazione del fumus boni iuris può essere accantonata in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dalla compromissione del rapporto di lavoro in essere e della posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Il giudice cautelare, nel bilanciamento degli interessi, attribuisce prevalenza all’interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro e alla permanenza nel territorio dello Stato, in attesa della definizione del merito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in data 10 aprile 2025 e aveva instaurato un regolare rapporto di lavoro a decorrere dal 22 ottobre 2025. Con provvedimento del 22 giugno 2026, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo disponeva la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato.
Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato e il successivo annullamento nel merito. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto di prescindere da ogni considerazione in ordine al fumus boni iuris del ricorso, concentrando la propria valutazione sulla sussistenza del requisito del periculum.
Ad avviso del Collegio, il periculum derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato sussiste con ogni evidenza ed è costituito dal rischio di espulsione dal territorio nazionale e dalla conseguente perdita del posto di lavoro regolarmente instaurato dal 22 ottobre 2025. La revoca del nulla osta, infatti, incide direttamente sulla posizione giuridica del lavoratore straniero, determinando il venire meno del titolo che legittima la permanenza e l’attività lavorativa in Italia.
La natura del pregiudizio — consistente nella possibile allontanamento coatto e nella definitiva compromissione del rapporto di lavoro — ha indotto il giudice cautelare a riconoscere la gravità e irreparabilità del danno, in attesa della trattazione del merito della controversia, fissata all’udienza pubblica del 28 aprile 2027.
Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese della presente fase cautelare e ha ordinato l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione, con l’obbligo di oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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