Il diritto alla retribuzione di posizione non dipende dalla legittimità del conferimento dell’incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19235 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico, formalmente incaricato di funzioni dirigenziali, ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla legittimità dell’atto di conferimento. L’eventuale nullità dell’incarico non priva il lavoratore del diritto al trattamento economico, operando la tutela di cui all’art. 2126 c.c.. La prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori è necessaria solo in caso di esercizio di fatto delle stesse, in assenza di un titolo formale, e non quando l’incarico sia stato conferito con un provvedimento, ancorché invalido.
Il Fatto
Alcuni dipendenti della Provincia di Foggia, inquadrati nella categoria D, avevano convenuto in giudizio l’ente per ottenere il pagamento delle differenze retributive relative alla maggiorazione della retribuzione di posizione, maturata per lo svolgimento di incarichi di natura dirigenziale nel periodo tra luglio 2009 e dicembre 2011. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provato l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza, aveva accolto la pretesa. I giudici di secondo grado avevano qualificato gli incarichi come legittimamente conferiti: nel primo periodo ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 (“a contratto”), nel secondo ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per la copertura temporanea di posti vacanti. La Corte territoriale aveva quindi escluso la rilevanza della prova delle mansioni superiori, valorizzando l’investitura formale da parte dell’amministrazione. Avverso tale decisione, la Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi volti a sostenere l’illegittimità del conferimento degli incarichi dirigenziali e la conseguente infondatezza della pretesa retributiva. La censura principale riguardava l’assenza di una selezione pubblica e il ricorso al solo intuitus personae, nonché la mancata prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Nel rigettare il ricorso, la Corte ha posto in rilievo un profilo assorbente: la Corte territoriale ha riconosciuto la debenza della maggiorazione retributiva in base all’interpretazione della contrattazione integrativa, non specificamente censurata dal ricorrente. L’oggetto del giudizio era limitato al riconoscimento della differenza retributiva, essendo pacifica la corresponsione della retribuzione di posizione al momento del conferimento.
La S.C. ha affermato che la legittimità dell’atto di conferimento è irrilevante ai fini del diritto alla retribuzione. Anche nell’ipotesi in cui l’atto fosse nullo, il dipendente non potrebbe esserne privato, ai sensi dell’art. 2126 c.c.. La prova dello svolgimento effettivo delle mansioni superiori è richiesta solo quando manchi un titolo formale e le mansioni siano esercitate di fatto, non quando vi sia stato un conferimento formale dell’incarico, ancorché invalido.
Con riferimento al trattamento economico accessorio, la Corte ha richiamato il principio per cui l’entità della retribuzione va commisurata alla qualità della prestazione resa, come già affermato da Cass. Sez. L, 03/04/2018, n. 8141. I rilievi del ricorrente, pertanto, non avrebbero comunque determinato il rigetto della pretesa dei lavoratori, portando al rigetto del ricorso e alla condanna dell’ente alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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