Indennità di pronta disponibilità condizionata alla capienza del fondo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19083 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di pronta disponibilità dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo ha sempre subordinato il potere della contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità alla capienza del fondo aziendale destinato al trattamento accessorio. La condizione di compatibilità finanziaria non integra una condizione meramente potestativa, dipendendo da una pluralità di fattori e non dal mero arbitrio del datore di lavoro pubblico. Qualora l’acquisto del diritto sia sottoposto a condizione sospensiva potestativa semplice, l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava su chi intende far valere quel diritto, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Nel lavoro pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, non essendo sufficiente un atto unilaterale di gestione.

Il Fatto

Un dirigente medico ha agito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone per ottenere differenze retributive a titolo di indennità di pronta disponibilità. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’ha respinta rilevando che non era mai venuto meno il vincolo della disponibilità di risorse nel fondo destinato a finanziare l’indennità e altri trattamenti accessori.

Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la superfluità del limite di capienza del fondo per effetto dei contratti collettivi succedutisi e la mancata prova, a carico dell’Azienda, dell’incapienza. La struttura sanitaria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati unitariamente per connessione logica e giuridica, sono stati rigettati. La Corte ha richiamato il proprio orientamento espresso con la sentenza n. 5417/2020 e ripreso nelle ordinanze nn. 69/2022, 2408/2022, 3417/2022, 23287/2023, 23290/2023 e 27967/2023, al quale ha dichiarato di uniformarsi ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione della disciplina contrattuale: dall’art. 110, comma 6, d.P.R. n. 384/1990 al CCNL 5.12.1996, che all’art. 20, comma 7, rinviava al fondo dell’art. 62; da quest’ultima disposizione, che al comma 6 limitava la rideterminazione dell’indennità «nei limiti del fondo annuale», al CCNL 8.6.2000, art. 51, comma 4, e infine al CCNL 3.11.2005, art. 17, comma 7, che ha confermato il fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro con ammontare consolidato al 31.12.2001.

Da tale ricostruzione la Corte ha tratto la conclusione che il potere di incremento riconosciuto alla contrattazione integrativa trova sempre un limite nella complessiva disponibilità del fondo, fissata inderogabilmente nell’ammontare consolidato. La contrattazione nazionale, inoltre, ha previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale, tenuta al rispetto dei vincoli dei contratti nazionali e delle disponibilità di bilancio secondo l’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001. Ne deriva che il diritto a percepire l’indennità maggiorata non può fondarsi su un atto deliberativo del 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che ne abbia verificato la compatibilità con le risorse disponibili.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che, vertendosi in tema di condizione sospensiva potestativa semplice, l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava su chi invoca il diritto, in applicazione dell’art. 2697 c.c., richiamando Cass. n. 25597/2016. È stata altresì esclusa la natura meramente potestativa della condizione: secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. nn. 8390/2000, 20290/2005, 11774/2007, 18239/2014, 30143/2019), la condizione è tale solo quando dipende dal mero arbitrio della parte, mentre nella specie la quantificazione del fondo dipende da una pluralità di fattori e dall’ammontare complessivo delle risorse dell’Azienda.

Il ricorso è stato rigettato, con integrale compensazione delle spese di legittimità in ragione della complessità della questione e del carattere sopravvenuto dell’orientamento rispetto alla proposizione del ricorso. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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