Reggenze DSGA coperte dal MOF e non dal bilancio statale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 59 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le reggenze di DSGA affidate a partire dal 1° maggio 2024 sono disciplinate esclusivamente dall’art. 57 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, entrato in vigore a tale data ai sensi dell’art. 59 del medesimo contratto. Da quel momento non trova più applicazione l’indennità di cui all’art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995. La retribuzione dell’incarico ad interim grava sulle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e non più sul bilancio dello Stato. Il legittimo affidamento non può fondarsi su prassi retributive pregresse, poiché la stipula dei contratti avviene sotto un regime contrattuale diverso e già noto. Il mancato superamento del controllo preventivo su contratti anteriori non genera alcuna presunzione di regolarità contabile.
Il Fatto
Un DSGA di ruolo presso un istituto comprensivo riceve dall’Ufficio Scolastico Regionale una serie di incarichi di reggenza presso un’altra istituzione scolastica, per sopperire alla perdurante assenza del titolare. I primi contratti, stipulati tra gennaio e aprile 2024, riconoscono l’indennità di cui all’art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995. Seguono due ulteriori contratti di reggenza, stipulati il 2 e il 23 luglio 2024 e relativi ai periodi 19-30 giugno e 1° luglio-7 agosto 2024, che prevedono la medesima indennità.
La Ragioneria Territoriale dello Stato formula osservazioni ostative ai visti, ritenendo che dal 1° maggio 2024 la materia sia regolata dal nuovo art. 57 CCNL 2019/2021, con indennità a carico del MOF. L’istituto scolastico chiede l’ammissione al visto ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011, invocando il legittimo affidamento, l’incapienza del fondo e la mancata attuazione degli incarichi triennali. La Ragioneria appone i visti e trasmette gli atti alla Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il contrasto interpretativo tra l’istituto scolastico e la Ragioneria sul riconoscimento dell’indennità di reggenza per contratti stipulati dopo il 1° maggio 2024. Il Collegio condivide la posizione della Ragioneria e ricostruisce il quadro contrattuale.
Il nuovo art. 57 CCNL prevede, in tutte le ipotesi di sostituzione del DSGA titolare, una sola indennità, variabile a seconda che il sostituto sia o meno DSGA di ruolo, posta a carico del fondo di istituto per il miglioramento dell’offerta formativa. L’art. 69 CCNL 1995 prevedeva invece un’indennità gravante sul bilancio dello Stato, calcolata sul 50% del differenziale dei livelli iniziali di inquadramento.
Quanto all’entrata in vigore, l’art. 59 del nuovo CCNL fissa l’efficacia del Capo sull’ordinamento professionale ATA al primo giorno del mese successivo a un periodo dilatorio di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva, avvenuta il 18 gennaio 2024: dunque il 1° maggio 2024. Ne deriva che l’art. 69 CCNL 1995 trova applicazione fino al 30 aprile 2024, mentre le reggenze affidate dall’1 maggio 2024 ricadono nel nuovo art. 57, con retribuzione a carico del MOF.
Non è dirimente che i contratti siano stati accompagnati da decreti di proroga dell’USR: la prosecuzione dell’incarico è stata oggetto di provvedimenti autonomi, motivati dalla perdurante assenza del titolare, che nelle premesse richiamano espressamente il nuovo CCNL. Il trattamento economico segue quindi la contrattazione vigente al momento della stipula.
Non convincono gli argomenti dell’istituto. Tutte le indennità di sostituzione gravano sul fondo di istituto, a prescindere da modalità e durata della sostituzione, e in difetto di un’espressa previsione contrattuale non vi è luogo a sospensione o differimento delle nuove regole in attesa degli incarichi triennali. L’entrata in vigore è stata differita proprio per consentire gli adempimenti attuativi, e la contrattazione integrativa di istituto è stata sottoscritta il 22 aprile 2024, quando la nuova disciplina era già nota.
Quanto al legittimo affidamento, esso non sussiste: la stipula dei contratti è avvenuta sotto un differente regime contrattuale ed era ben nota la modifica del trattamento economico. Il superamento del controllo su contratti anteriori non può ingenerare una presunzione di regolarità contabile, in linea con i principi ignorantia legis non excusat e tempus regit actum. Irrilevanti sono poi le ragioni di coerenza retributiva e di risparmio di risorse pubbliche addotte dall’istituto. La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione dei due contratti.
Nota della Redazione
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