Onere di autosufficienza e non contestazione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27742 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione del principio di non contestazione e l’erroneità della valutazione probatoria deve rispettare l’onere di autosufficienza, indicando puntualmente il contenuto degli atti processuali richiamati o trascrivendone i passaggi essenziali e segnalandone la collocazione nel giudizio di merito. La censura che si limiti a contestare la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, senza ricondursi alle ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come delineate dalle Sezioni unite, è inammissibile. La violazione del minimo costituzionale della motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata non presenti alcuna anomalia argomentativa.

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario feriale e festivo e dei conseguenti riflessi sul trattamento di fine rapporto. Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo dimostrato lo svolgimento dell’attività e non specificamente contestato il compenso calcolato dall’attore.

La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma, respingeva la domanda per difetto di valido supporto probatorio in relazione all’intero periodo considerato, confermando solo il diritto alla quattordicesima mensilità. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione del principio di non contestazione e sull’erronea valutazione delle prove testimoniali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione logica, e li dichiara tutti inammissibili. Il primo profilo attiene alla dedotta violazione del principio di non contestazione. Il ricorrente sosteneva che la società non avesse contestato in modo specifico i fatti e i conteggi, ma aveva trascritto solo per estratto la comparsa di costituzione di primo grado, omettendo di riprodurre la sentenza di primo grado stessa.

La Corte richiama gli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., interpretati in modo non formalistico secondo i principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Tali disposizioni impongono comunque che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022 e da Cass. n. 12481 del 2022: l’onere è rispettato quando l’indicazione dei documenti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con riferimento idoneo a identificare la fase del processo in cui furono prodotti. Nel caso concreto tali requisiti difettano.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte rileva che essi contestano esclusivamente la valutazione delle risultanze istruttorie, restando al di fuori del perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Non ricorre la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non emergendo alcuna anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale. Le censure relative all’art. 36 Cost. e al contratto collettivo risultano prive di specificità, poiché il ricorrente non ha raffrontato il precetto normativo con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Sezioni Unite n. 23745 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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