Il lavoratore subordinato è consumatore anche quando agisce contro l’avvocato nel giudizio di liquidazione dei compensi (Cass. civ. Sez. 2 n. 17004 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattere inderogabile e prevalente su ogni altro criterio, non trova applicazione quando la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente. La parte che sia lavoratore subordinato non perde però la qualità di consumatore, che ha natura oggettiva ed è valutata in base al diritto unionale, per il solo fatto di essersi avvalsa dell’opera dell’avvocato per questioni relative alla propria attività lavorativa, non essendo il lavoro subordinato qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente escluso dal mandato, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.c..

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di compensi professionali in favore dell’avvocato che lo aveva assistito in un giudizio di cassazione. L’opponente, lavoratore subordinato, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che, in qualità di consumatore, il foro competente fosse quello di Cremona, luogo della sua residenza.

Il Tribunale aveva respinto l’eccezione e, accolto parzialmente il merito dell’opposizione, aveva condannato l’opponente al pagamento di una somma minore. Avverso la sola statuizione sulla competenza, la parte soccombente ha proposto regolamento facoltativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Ha affermato l’esperibilità del regolamento di competenza, rilevando che la pronuncia resa dal giudice ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 è qualificata come non appellabile ma non come non impugnabile, essendo stato abrogato l’art. 30 della legge n. 794/1942, sicché restano proponibili i mezzi di impugnazione diversi dall’appello, tra cui il regolamento di competenza, in conformità con le Sezioni Unite n. 4485/2018.

Quanto alla dedotta carenza di procura speciale, la Corte ha richiamato il principio per cui il difensore munito di procura per il giudizio di merito è legittimato a proporre il regolamento di competenza, poiché l’art. 47, comma 1, c.p.c. costituisce norma speciale che deroga alla presunzione di conferimento della procura per un solo grado. Nel caso di specie, la procura era stata conferita per ogni fase e grado e non escludeva il rimedio.

Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, affermando che il lavoratore subordinato che agisce per la nullità del licenziamento non esercita un’attività imprenditoriale o professionale. La qualità di consumatore, di natura oggettiva, non viene meno per il fatto di essersi avvalso dell’opera di un avvocato in un giudizio inerente al proprio rapporto di lavoro, come già affermato da Cass. n. 33439/2021. Ne consegue l’applicazione del foro del consumatore e l’incompetenza del giudice adito.

La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Cremona, annullando il decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice incompetente, e dichiarando la perdita di efficacia della sentenza di opposizione, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., quale effetto espansivo della declaratoria di incompetenza del giudice a quo.

Nota della Redazione

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