Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fuori dalle deroghe di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2207 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto impugnabile, perché non contiene alcuna pretesa impositiva: ciò che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo in esso menzionato. La disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, nel consentire la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio, è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo e si applica ai giudizi pendenti. L’interesse ad agire ha infatti natura dinamica e può assumere diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione: la norma sopravvenuta incide sulla pronuncia ancora da adottare e non su uno degli effetti dell’impugnazione.

Il Fatto

Una società propone ricorso avverso gli estratti di ruolo di undici avvisi di addebito dell’Inps, affermando di non aver mai ricevuto la notificazione di alcuno di essi e chiedendo l’accertamento negativo del credito. Il tribunale dichiara inammissibile il ricorso; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 362/2021, respinge il gravame.

Il giudice di appello accerta la mancanza dell’interesse ad agire in caso di opposizione all’estratto di ruolo, in assenza di un’azione recuperatoria volta a dimostrare che il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella non è mai iniziato a decorrere. L’impugnazione dell’estratto di ruolo è in sé inammissibile, perché non è atto idoneo a ledere il patrimonio del contribuente. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare che il Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.

Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 aggiungendo il comma 4-bis. La prima parte della disposizione stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, limitando la tutela immediata che le Sezioni Unite n. 19704/2015 avevano rimesso alla facoltà della parte rispetto alla tutela differita. La seconda parte ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La Corte richiama la recente Cass. n. 26283/2022, secondo cui la disposizione del comma 4-bis è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, atto impositivo annoverato tra quelli impugnabili dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Inammissibile è dunque l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella già notificata e non impugnata, o che miri a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata.

Quanto alla seconda parte del comma 4-bis, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione ha natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica pertanto ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia ancora da compiere e non su uno degli effetti dell’impugnazione (Cass. n. 10595/2023).

Nel caso di specie, l’estratto di ruolo non poteva essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe di cui al comma 4-bis: dagli atti non risulta alcuno dei casi in cui è consentita l’impugnazione del ruolo sulla base della nuova disciplina. L’eventuale ampliamento del novero di tali casi, pur auspicato dalla Corte costituzionale n. 190/2023, rientra esclusivamente nella competenza del legislatore. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della normativa sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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