Eccezione di inadempimento del sindaco e ammissione al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 2379 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. può essere opposta, anche in sede di insinuazione al passivo fallimentare, al professionista che si assuma aver violato i doveri di diligenza nell’espletamento dell’incarico. Per i doveri della carica sindacale l’eccezione deve essere specifica, contenendo l’allegazione di comportamenti negligenti e della doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato. Essa non produce un effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento, ma incide sull’esigibilità del compenso, escludendola a cagione dell’inadempimento. Dinnanzi a un’eccezione siffatta, la prova a carico dell’eccipiente si estende ai fatti su cui si innesta la deviazione dalla condotta esigibile dal sindaco, non al danno effettivamente patito dalla società: è sufficiente la dimostrazione della potenzialità dannosa della condotta negligente.
Il Fatto
Il ricorrente, già sindaco della società fallita, aveva chiesto di essere ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. per i compensi maturati nell’esercizio della carica. Il credito era stato escluso perché il curatore aveva formulato un’eccezione di inadempimento e il professionista non aveva assolto la prova contraria. L’opposizione proposta allo stato passivo è stata respinta dal tribunale, che ha confermato il diniego di ammissione. Avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. 591/2023 è stato proposto ricorso per cassazione in tre motivi; la curatela ha resistito con controriscorso.
Il tribunale aveva rilevato la consapevolezza del sindaco che la società operava in perdita almeno dal 2020 e che i soci non erano disponibili a finanziarla o ricapitalizzarla, desumendo l’inadempimento dalla condotta inerziale sul piano delle segnalazioni e delle verifiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 1460 e 1243 cod. civ., sostenendo che il tribunale aveva attribuito all’eccezione di inadempimento un’efficacia estintiva della pretesa creditoria, dissimulando una compensazione giudiziale impropria.
La Corte dichiara il motivo inammissibile perché eccentrico e inconferente. L’eccezione di inadempimento non prospetta un effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento, ma incide semplicemente sull’esigibilità del compenso, escludendola a cagione dell’inadempimento, come sempre accade nell’alveo dell’art. 1460 cod. civ. Sul punto richiama Cass. Sez. 2 n. 25894-16 e Cass. Sez. 2 n. 11304-12.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1460, 1176, 2403 e 2407 cod. civ. per la mancanza del nesso causale tra condotta contestata e danno. La Corte lo ritiene in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla preesistenza della crisi, una situazione già conclamata impone al sindaco subentrante l’onere di attivarsi immediatamente. Quanto al nesso di causa, l’allegazione di un comportamento specifico e negligente si manifesta per sé come fatto modificativo del diritto al compenso.
La prova a carico dell’eccipiente si estende ai fatti su cui si innesta la deviazione dalla condotta esigibile, non al danno effettivamente patito. Per paralizzare la pretesa al compenso è sufficiente la potenzialità dannosa della condotta negligente.
Il terzo mezzo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo sulla diligenza del mandato. Il motivo è inammissibile, perché riflette un tentativo di sovvertimento del giudizio di merito: non è specificato alcun fatto storico decisivo realmente omesso nella motivazione, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 8053-14. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 7.200,00 EUR.
Nota della Redazione
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