Ria regionale e riliquidazione della pensione: inapplicabile la sentenza della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 395 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 incide esclusivamente sulla disciplina statale delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità e non è invocabile dagli ex dipendenti della Regione siciliana. La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale è riservata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, che ha disciplinato l’istituto in modo autonomo con la legge regionale n. 11/1988 e la legge regionale n. 19/1991, fissando al 1° luglio 1990 il congelamento degli incrementi. Ne consegue che la riliquidazione del trattamento pensionistico non può fondarsi su incrementi retributivi mai percepiti, poiché la base pensionabile presuppone l’integrale percezione dell’emolumento all’atto del collocamento in quiescenza.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti della Regione siciliana in quiescenza, hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento di quiescenza. La pretesa si fonda sulle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità che, secondo la prospettazione, sarebbero state dovute per il triennio 1991-1993, oltre agli arretrati e alla rivalutazione.
Il titolo della domanda è la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000. Per i ricorrenti, la caducazione della norma interpretativa avrebbe reso nuovamente operante la proroga al 31.12.1993 degli incrementi, con effetto anche nell’ordinamento regionale in ragione del parallelismo tra le due discipline. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione, chiedendone nel merito la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene unicamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza alcuna conseguenza sul rapporto di servizio già cessato. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti presuppone l’assenza di effetti della pronuncia sul rapporto di lavoro, condizione che nella specie ricorre. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12337 del 2010, il giudice distingue la domanda del dipendente in servizio, devoluta al giudice del rapporto, da quella proposta dal dipendente in quiescenza, che appartiene alla giurisdizione contabile.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso, il giudice la ritiene non del tutto priva di pregio, ma la supera applicando il principio della ragione più liquida, che consente di passare direttamente al merito.
Nel merito il ricorso è infondato sotto un duplice profilo. Anzitutto, la pretesa è preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998, ove non proposte entro il 15 settembre 2000. I ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione nel termine, perdendo la facoltà di opporre doglianze sulla consistenza degli emolumenti anteriori.
Il giudice richiama poi l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni integralmente percepiti. Qualsiasi elemento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza. Non essendo stata proposta azione innanzi al giudice del lavoro e in difetto di atti interruttivi, i crediti retributivi sono caduti in prescrizione.
Il ricorso è infondato anche perché la pronuncia della Consulta attiene a uno specifico comparto dei dipendenti statali e non è applicabile a quelli regionali. Non è possibile estrapolare dalla decisione un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali, in ragione della specificità della disciplina scaturita dalla potestà esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto. La ricostruzione della giurisprudenza di settore conferma che la Regione ha disciplinato la RIA con la legge regionale n. 11/1988 e la legge regionale n. 19/1991, fissando al 1° luglio 1990 il congelamento del previgente sistema di classi e scatti. Non si applicano quindi l’art. 47 del d.P.R. n. 266/1987 né l’art. 9 del d.P.R. n. 44/1990, e la norma statale interpretata non apporta novità nell’ordinamento regionale. Le spese sono interamente compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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