Indennità supplementare del dirigente licenziato assoggettata a Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 19302 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, va assoggettata a IRPEF. L’indennità trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale, volta da un lato a sanzionare la condotta datoriale e dall’altro a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro. Resta estranea alla fattispecie la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva. In via generale, anche le somme conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del rapporto di lavoro sono suscettibili di imposizione, mentre non lo sono quelle corrisposte a indennizzo di un pregiudizio di natura non reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente di una società di navigazione, aveva subito il licenziamento. Il giudice del lavoro aveva accertato l’ingiustificatezza del provvedimento e liquidato in suo favore una somma a titolo di risarcimento del danno. Il datore di lavoro, nella veste di sostituto d’imposta, aveva assoggettato quella somma a ritenuta d’acconto.
Il contribuente aveva sostenuto che la somma gli fosse stata riconosciuta a compensazione del pregiudizio arrecato alla sua immagine, quindi come danno emergente, e dovesse restare esente da imposizione. Aveva perciò presentato istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, rimasta inerte, e aveva impugnato il silenzio rifiuto. Dopo l’accoglimento in primo grado, la pronuncia di appello era stata cassata con rinvio; nel giudizio di rinvio la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’indennità non compensasse alcun danno emergente e che il rimborso non spettasse. Contro questa seconda decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 6 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e quelle che ristorano un pregiudizio di natura non reddituale. Le prime sono suscettibili di imposizione anche quando siano state conseguite a titolo di risarcimento del danno; le seconde ne restano escluse.
Nel caso concreto non è controverso che il risarcimento corrisposto al contribuente dipenda dalla indennità supplementare prevista dall’art. 19 del CCNL dei dirigenti. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’indennità trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto e opera su un duplice piano: sanzionatorio della condotta datoriale e risarcitorio della perdita del posto di lavoro, non dipendente da colpa del dirigente. A tale misura resta estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva.
La Corte richiama in particolare Cass. sez. VI-V, 2.2.2015, n. 1890, oltre a Cass. sez. V, 15.10.2013, n. 23320 e Cass. sez. V, 16.2.2012, n. 2196. Rileva che le valutazioni della Commissione Tributaria Regionale e le difese del contribuente non inducono a rivedere tale orientamento.
Il ricorrente aveva fondato la propria tesi sulla natura dell’indennità quale ristoro del danno all’immagine, sostenendo che difettasse un reddito perduto da compensare. La Corte non accoglie questa prospettazione: la natura pattizia della misura, la sua fonte convenzionale e la liquidazione in misura predeterminata confermano la riconducibilità della somma all’area della tassazione. Il motivo è quindi dichiarato infondato e il ricorso rigettato.
Sul piano delle spese, la Corte compensa tra le parti i gradi di merito e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato nella misura aggiuntiva.
Nota della Redazione
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