Controllo automatico del credito di imposta già compensato è legittimo (Cass. civ. Sez. V n. 11101 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, il disconoscimento del credito di imposta esposto dal contribuente in misura non spettante, qualora emerga dal riscontro puramente obiettivo dei dati risultanti dalla dichiarazione, integra un controllo meramente cartolare e avalutativo, legittimamente esercitabile ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Non è necessaria, in tale ipotesi, la previa emissione di un avviso di recupero o di un avviso bonario. Il controllo automatizzato resta invece precluso quando il disconoscimento presupponga una valutazione giuridica di inesistenza o di non compensabilità del credito. Il discrimine va ravvisato nella natura dell’attività svolta dall’Ufficio, meramente ricognitiva ovvero accertativa.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES dell’anno di imposta 2009, emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio aveva disconosciuto il credito di imposta per investimenti produttivi esposto dalla società contribuente.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il ricorso alla procedura automatizzata poiché il disconoscimento si fondava sui dati forniti dallo stesso contribuente in dichiarazione. La società e il legale rappresentante, anche in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sotto un duplice profilo: la mancata previa comunicazione dell’avviso bonario e l’inapplicabilità in sé della procedura accertatoria utilizzata.
La Corte ha dichiarato la censura infondata, richiamando i principi già espressi tra le stesse parti con riferimento ad altre annualità, segnatamente Cass. n. 4168/2017, Cass. n. 9927/2019 e Cass. n. 16957/2022. L’art. 36-bis consente all’Amministrazione di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione.
Il Collegio ha poi confrontato due orientamenti apparentemente divergenti. Secondo il primo, quando la contestazione di detrazioni e crediti nasce da una verifica dei dati indicati dal contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non si compiono valutazioni, sicché l’iscrizione a ruolo è legittima e non occorre un previo avviso di recupero (Cass. n. 4360/2017, Cass. n. 29582/2018, Cass. n. 24747/2020).
Secondo l’indirizzo opposto, il disconoscimento di un credito di imposta non può avvenire mediante cartella senza la preventiva emissione di un avviso di recupero o quanto meno bonario, ogni volta che occorra risolvere questioni giuridiche (Cass. n. 14949/2018, Cass. n. 11292/2016).
La Corte ha ricomposto il contrasto osservando che anche il secondo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento. Il discrimine dipende dalla natura dell’attività: se vi è una valutazione giuridica di inesistenza o non compensabilità del credito, il controllo non è ammesso; se vi è il riscontro puramente obiettivo della dichiarazione, esso è consentito.
Nel caso di specie, come accertato in punto di fatto, l’Agenzia aveva disconosciuto il credito riportato nel quadro RU, relativo agli investimenti in aree svantaggiate di cui alla legge n. 388 del 2000, in quanto già utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati delle due annualità precedenti. Non si è trattato di una valutazione giuridica, ma di una semplice presa d’atto emergente dai dati della dichiarazione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il passo della sentenza oggetto di censura è privo di valenza decisoria e non costituisce autonoma ratio decidendi, ma mera argomentazione resa a ulteriore conforto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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