Indennità di trasferimento non dovuta per il militare allontanato per incompatibilità ambientale (TAR Puglia n. 409 del 28.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 ha natura indennitaria e non retributiva, essendo volta a compensare il disagio derivante da un trasferimento non voluto. Essa compete esclusivamente per i trasferimenti disposti d’autorità per esigenze di servizio, non anche per quelli conseguenti a procedimenti per incompatibilità ambientale, i quali trovano la loro causa in una situazione oggettiva che si impone all’Amministrazione e non in una sua scelta organizzativa. Nel processo amministrativo l’azione di accertamento autonomo ha carattere residuale e non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali propri dell’azione di annullamento. La domanda di annullamento di atti presupposti, divenuti inoppugnabili per decorso del termine di sessanta giorni, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1988, impugnava la determina del Comando Legione Carabinieri Puglia del 12 giugno 2023, di rigetto della sua istanza volta a ottenere l’indennità di trasferimento ex legge n. 86/2001. L’indennità era richiesta in relazione al trasferimento disposto con decreto del 17 marzo 2021 da Molfetta ad Andria, all’esito di un procedimento avviato d’ufficio per incompatibilità ambientale. Il militare, dopo aver inizialmente indicato sedi gradite anche a proprie spese, aveva revocato le preferenze per sopravvenute ragioni familiari, deducendo che il trasferimento avesse natura autoritativa.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti presupposti del 2021, divenuti inoppugnabili per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, secondo cui l’azione di accertamento autonomo nel processo amministrativo ha carattere residuale e non può supplire alla mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti lesivi.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la fondatezza della pretesa, rilevando che il trasferimento era stato disposto a domanda, sulla base della formale istanza presentata dal militare l’11 marzo 2021 per le sedi di Terlizzi e Andria. La circostanza che il provvedimento sia stato adottato senza attendere una domanda specifica per la sola Andria integra una mera irregolarità procedimentale priva di effetti sostanziali. La successiva revoca delle preferenze è intervenuta quando il procedimento si era già concluso.

La Corte ha inoltre precisato che, quand’anche il trasferimento dovesse qualificarsi come d’autorità, l’indennità non sarebbe comunque dovuta. Il trasferimento per incompatibilità ambientale trova la sua causa in una condizione di fatto riconducibile alla condotta del militare, non in una scelta organizzativa dell’Amministrazione, e pertanto non determina quel sacrificio non voluto che l’indennità mira a compensare.

Il Collegio ha infine ritenuto irrilevante la circostanza dell’esecuzione dell’ordine di trasferimento, trattandosi di conseguenza necessaria del provvedimento a prescindere dalla sua qualificazione, e ha valorizzato il decorso di diciotto mesi prima della richiesta come indice di consapevole accettazione delle condizioni economiche del trasferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *