Responsabilità da provvedimento illegittimo e danno da ritardato riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 511 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, inquadrabile nello schema della responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto: danno ingiusto, condotta colposa e nesso di causalità. La responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento, occorrendo la prova che dal comportamento colpevole sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio riferibile alla lesione del bene della vita. Accertata la responsabilità, il danno da mancato guadagno può essere liquidato con criteri equitativi, anche mediante riduzione ex art. 1227 c.c., in presenza di un comportamento del danneggiato che non abbia limitato il pregiudizio. La perdita di chance è risarcibile solo se la probabilità di conseguire il bene sperato raggiunga una consistenza seria e concreta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di altro Stato membro, aveva conseguito nel 2008 in Germania il titolo professionale di ingegnere, al termine di un corso di elettrotecnica e tecnologia dell’informazione. Nel 2011 ha presentato al Ministero della Giustizia domanda di riconoscimento del titolo per l’iscrizione all’albo italiano degli ingegneri, Sezione A, Settore industriale, e per l’esercizio della professione.
Il Ministero, con decreto del 7 gennaio 2011, ha subordinato il riconoscimento al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza del 2019. In appello, il Cons. Stato, sez. VII, n. 5597 del 25 giugno 2024, ha annullato il decreto ministeriale, riconoscendo il diritto del ricorrente a far valere il danno da indebito ritardo. Solo il 10 luglio 2024 il Ministero ha riconosciuto il titolo, con successiva iscrizione all’albo. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda come risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, riconducibile alla responsabilità aquiliana. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021 e l’art. 2697 c.c., il Tribunale ribadisce che l’onere probatorio degli elementi costitutivi grava sul danneggiato.
Il punto centrale è il nesso di causalità. L’illegittimità del provvedimento non basta: occorre la prova che dalla condotta colposa sia derivato un pregiudizio direttamente riferibile alla lesione del bene della vita. Nel caso concreto il Collegio ritiene che tale prova sia stata fornita. Il ritardo nel riconoscimento ha condizionato la carriera del ricorrente, come dimostrato dall’aumento stipendiale riconosciuto dal datore di lavoro all’indomani dell’iscrizione all’albo.
La colpevolezza della pubblica amministrazione è affermata alla luce del giudicato del Cons. Stato n. 5597 del 2024, che ha ravvisato l’illegittimità del provvedimento per il suo contenuto non necessario, non adeguato e non proporzionale rispetto alle esigenze di tutela pubblica, in contrasto con i principi euro-unitari di mutuo riconoscimento della Direttiva 2005/36/UE.
Sul quantum, il Tribunale esclude che il danno coincida con le differenze retributive e contributive: retribuzione e contribuzione presuppongono l’effettivo svolgimento della prestazione. L’entità della mancata percezione costituisce solo uno dei criteri di determinazione. Il danno va stimato in via equitativa e ridotto ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c., per i profili di responsabilità del danneggiato: non aver appellato l’ordinanza cautelare di rigetto, non aver sostenuto la prova attitudinale, non aver presentato istanza di riesame.
Il Collegio liquida così il danno da mancato guadagno nella misura di 1/3 del maggior trattamento economico netto non goduto. Rigetta invece la domanda di danno curriculare per perdita di chance: il ricorrente non ha allegato né provato l’elevata probabilità di conseguire i vantaggi dedotti, trattandosi di lesione di un’aspettativa di fatto non risarcibile. La condanna, qualificata come debito di valore, impone il cumulo tra interessi e rivalutazione, con liquidazione secondo l’art. 34, comma 4, c.p.a. e termine di 180 giorni dalla notificazione. Il ricorso è parzialmente accolto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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