Buono pasto negato: risarcibile per equivalente anche durante il rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20621 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertato il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto e l’inadempimento del datore di lavoro, che abbia negato in via giudiziale e stragiudiziale la prestazione dovuta, non abbia attivato il servizio mensa presso il presidio di servizio e non abbia corrisposto succedanei, il dipendente può agire per il risarcimento del danno per equivalente. La non monetizzabilità del buono pasto, prevista dall’art. 24, comma 4, CCNL 10.2.2004, non è incompatibile con il ristoro economico del bene della vita negato, poiché essa esclude la qualificazione retributiva della prestazione, non la tutela risarcitoria. La circostanza che il rapporto di lavoro sia ancora in corso non preclude la domanda di risarcimento per equivalente, non potendo imporsi al lavoratore l’azione di adempimento in forma specifica quando la prestazione sia stata rifiutata e di fatto non più eseguibile.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato presso un presidio ospedaliero, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa per inerzia della struttura sanitaria datrice di lavoro, pur svolgendo un orario articolato su sei giorni con flessibilità in entrata e in uscita. Chiedeva quindi il risarcimento del danno per il buono pasto non goduto, quantificato nel controvalore della quota a carico dell’azienda, e per la pausa non fruita, domandando la disapplicazione del regolamento aziendale che subordinava la pausa all’espletamento di un orario eccedente le otto ore continuative.
Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte di Appello de L’Aquila, pur correggendo la motivazione del primo giudice e riconoscendo il diritto al buono pasto nelle giornate con prestazione superiore alle otto ore, respingeva ugualmente l’appello. Riteneva che il lavoratore avesse proposto domanda di risarcimento per equivalente, non riqualificabile come risarcimento in forma specifica, mentre, essendo il rapporto ancora in corso, avrebbe potuto e dovuto chiedere la diretta corresponsione dei buoni. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati. Il primo denuncia violazione dell’art. 24, commi primo e secondo, CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2016/2018, come modificato dall’art. 18 CCNL del 6.5.2010; il secondo lamenta violazione dell’art. 1218 cod. civ., dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente contesta di aver chiesto la monetizzazione del buono: aveva domandato il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Il Collegio censura anzitutto il passaggio in cui la sentenza impugnata afferma che, essendo ancora in corso il rapporto, il lavoratore non avrebbe diritto al risarcimento perché potrebbe chiedere la corresponsione diretta dei buoni. Dalla stessa sentenza emerge invece che la struttura sanitaria ha negato il buono in via giudiziale e stragiudiziale, non ha realizzato la mensa presso il presidio di servizio e non ha corrisposto succedanei. Si tratta di una prestazione contrattualmente dovuta e negata.
Di fronte a tale condotta, il lavoratore può agire per accertare l’inadempimento e, ove sussistenti e dimostrati i presupposti, ottenere il risarcimento del danno che, negata la prestazione, non può che essere per equivalente. A questa conclusione conduce l’esatta interpretazione del precedente citato dalla sentenza impugnata ma non rettamente inteso, Cass. n. 32113 del 31.10.2022, secondo cui, accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l’inadempimento datoriale, il lavoratore può agire non per ottenere un importo a titolo retributivo, atteso che il buono non è monetizzabile, ma per conseguire un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno per equivalente.
La sentenza merita censura anche nella parte in cui reputa mal formulata la domanda di primo grado, diretta al risarcimento per equivalente e non in forma specifica. La domanda proposta per il risarcimento derivante dalla negazione della prestazione contrattuale dovuta coglie nel segno e mira a ottenere il succedaneo economico del bene della vita negato. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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