Giudicato preclude domanda di perequazione sulla RIA regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15291 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sul rigetto definitivo della domanda di adeguamento della retribuzione individuale di anzianità preclude l’accoglimento di ogni ulteriore pretesa della lavoratrice fondata sull’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge Regione Abruzzo n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2 bis nell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998. Una norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può fondare un diritto soggettivo perfetto, neppure per i rapporti anteriori alla pronuncia, quando quel diritto non sia mai stato riconosciuto né dalla amministrazione né in sede giudiziale definitiva. Non è configurabile alcun legittimo affidamento su una disposizione mai applicata e non entrata nella sfera patrimoniale della lavoratrice.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente regionale per un lungo arco temporale, aveva chiesto l’adeguamento della propria retribuzione individuale di anzianità in base alla normativa regionale che riconosceva, ai fini perequativi, il trattamento economico di anzianità maturato da colleghi provenienti da altre amministrazioni. La domanda, inizialmente accolta nei primi due gradi, era stata respinta in sede di legittimità a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che ne costituiva il fondamento. La lavoratrice ha quindi proposto un nuovo ricorso al giudice del lavoro per ottenere le somme, ma la domanda è stata rigettata e l’appello confermato solo quanto alla quantificazione delle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama integralmente le ordinanze adottate all’adunanza camerale del 10 gennaio 2025 e rileva che la questione centrale attiene agli effetti del giudicato formatosi sfavorevolmente alla lavoratrice.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 del 2014, aveva dichiarato illegittima la disposizione regionale poiché, nel disciplinare la RIA dei dipendenti, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata alla potestà esclusiva dello Stato, eccedeva la competenza regionale. Il giudicato intervenuto sulla domanda di perequazione preclude ora l’accoglimento di ogni ulteriore pretesa fondata sulla medesima norma.

Da questa premessa i giudici di legittimità traggono la conseguenza che nessun diritto soggettivo perfetto si è radicato in capo alla ricorrente, neppure per il periodo anteriore alla pronuncia costituzionale, poiché quel diritto non era mai stato riconosciuto in via definitiva. Del pari, non può sostenersi che il comma 2 bis avesse solo codificato un principio preesistente: la ricorrente non ne ha indicato alcun fondamento normativo autonomo.

Quanto alla prospettata sopravvivenza del comma 2 ter all’abrogazione, la Corte osserva che tale disposizione era strumentale al comma 2 bis e non può fondare un diritto che su quello non può più basarsi. La motivazione del giudice d’appello risulta quindi adeguata.

Infine, nessuna lesione dell’affidamento è configurabile: la Regione non ha mai applicato la norma, le somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice e non può esservi affidamento su una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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